COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. ALPAGO

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –

Squalifica sino al 24/1/2011 giocatore Collarini Giorgio; Squalifica per tre giornate giocatore Salvador

Davide; Squalifica sino al 15/2/2010 allenatore Pierobon Carlo - Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S. Alpago ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale

e pubblicate nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni disciplinari :

- Squalifica sino al 24/1/2011 a carico del calciatore Collarini Giorgio : “espulso per fallo di gioco, alla notifica del

provvedimento colpiva la mano dell’arbitro in modo violento procurandogli immediato e forte dolore”;

- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Salvador Davide : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché,

alla notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”.

- Squalifica sino al 15/2/2010 allenatore Pierobon Carlo : sanzione comminata in quanto allenatore squalificato si

posizionava tra il pubblico e insultava e minacciava ripetutamente l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

dichiara, preliminarmente, inammissibile la parte del ricorso attinente la squalifica sino al 15/2/2010 a carico

dell’allenatore Pierobon Carlo, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del

C.G.S. (inferiore ad un mese);

esaminato il ricorso presentato dall’USD Alpago riguardante le altre deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo di primo

grado ed indicate in epigrafe;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro :

- che ha confermato le circostanze riferite nel referto di gara, circa il comportamento tenuto dal calciatore Salvador

Davide, per cui il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo a suo carico appare congruo;

- che ha altresì precisato che il gesto del giocatore Collarini Giorgio era certamente da ritenersi istintivo e volto a

manifestare una protesta ancorché irriguardosa, ma ha escluso altresì che vi sia stata nello stesso giocatore la volontà

di voler procurare un danno fisico al medesimo direttore di gara;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, di ridurre al 31/7/2010 la squalifica comminata al Collarini, ritenendola più congrua a

quanto accaduto;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Alpago;

- di ridurre al 31/7/2010 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Collarini Giorgio;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Salvador Davide.

La tassa reclamo non é stata versata.

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