COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE U.S.D. ALPAGO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –
Squalifica sino al 24/1/2011 giocatore Collarini Giorgio; Squalifica per tre giornate giocatore Salvador
Davide; Squalifica sino al 15/2/2010 allenatore Pierobon Carlo - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Alpago ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
e pubblicate nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni disciplinari :
- Squalifica sino al 24/1/2011 a carico del calciatore Collarini Giorgio : “espulso per fallo di gioco, alla notifica del
provvedimento colpiva la mano dell’arbitro in modo violento procurandogli immediato e forte dolore”;
- Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Salvador Davide : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché,
alla notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”.
- Squalifica sino al 15/2/2010 allenatore Pierobon Carlo : sanzione comminata in quanto allenatore squalificato si
posizionava tra il pubblico e insultava e minacciava ripetutamente l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
dichiara, preliminarmente, inammissibile la parte del ricorso attinente la squalifica sino al 15/2/2010 a carico
dell’allenatore Pierobon Carlo, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del
C.G.S. (inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso presentato dall’USD Alpago riguardante le altre deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo di primo
grado ed indicate in epigrafe;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro :
- che ha confermato le circostanze riferite nel referto di gara, circa il comportamento tenuto dal calciatore Salvador
Davide, per cui il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo a suo carico appare congruo;
- che ha altresì precisato che il gesto del giocatore Collarini Giorgio era certamente da ritenersi istintivo e volto a
manifestare una protesta ancorché irriguardosa, ma ha escluso altresì che vi sia stata nello stesso giocatore la volontà
di voler procurare un danno fisico al medesimo direttore di gara;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di ridurre al 31/7/2010 la squalifica comminata al Collarini, ritenendola più congrua a
quanto accaduto;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Alpago;
- di ridurre al 31/7/2010 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Collarini Giorgio;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Salvador Davide.
La tassa reclamo non é stata versata.