COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.D. PRAMAGGIORE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Comisso Rodolfo Giorgio - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Pramaggiore ha presentato opposizione avversa la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio : “espulso dal campo per aver insultato il guardalinee di
parte della Società Cavallino, tenendo un comportamento blasfemo e minaccioso. Reiterava gli insulti nei confronti
dell’arbitro, alla notifica del provvedimento, veniva poi fatto allontanare dai compagni di squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Pramaggiore;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio appare
congruo rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara;
considerato il principio per cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’U.S.D. Pramaggiore;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.