COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE P
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE POL. SACCAFISOLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 48 del 10/2/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Ravagnan Cristiano – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Saccafisola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale
Regionale pubblicata nel Comunicato n. 48 del 10/2/2010 con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a
carico del giocatore Ravagnan Cristiano : “espulso al termine della gara per insulti all’arbitro, alla notifica del
provvedimento persisteva nelle offese e teneva un contegno minaccioso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Saccafisola;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Ravagnan Cristiano, in relazione al riferito episodio
oggetto del giudizio, deve essere confermata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Pol. Saccafisola;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ravagnan Cristiano;
- di introitare l’importo di € 62,00 versato quale acconto della tassa reclamo, disponendo l’addebito della differenza
dovuta di € 68,00.-