COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE P

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.3. OPPOSIZIONE POL. SACCAFISOLA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 48 del 10/2/2010 –

Squalifica per tre giornate giocatore Ravagnan Cristiano – Campionato di 2^ Categoria

La Società Pol. Saccafisola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale

Regionale pubblicata nel Comunicato n. 48 del 10/2/2010 con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a

carico del giocatore Ravagnan Cristiano : “espulso al termine della gara per insulti all’arbitro, alla notifica del

provvedimento persisteva nelle offese e teneva un contegno minaccioso”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Pol. Saccafisola;

vista la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Ravagnan Cristiano, in relazione al riferito episodio

oggetto del giudizio, deve essere confermata;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Pol. Saccafisola;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ravagnan Cristiano;

- di introitare l’importo di € 62,00 versato quale acconto della tassa reclamo, disponendo l’addebito della differenza

dovuta di € 68,00.-

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