COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 03 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Sergio SOLIGO Presidente U.S. S.Floriano

della Società U.S. S.Floriano di Castelfranco Veneto (TV)

La Procura Federale con atto del 3/12/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

il Sig. Sergio SOLIGO Presidente U.S. S.Floriano

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S,. in

relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come integrato dalle disposizioni

contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2009 del C.R. Veneto, per non aver iscritto una propria formazione al

Campionato Allievi o Giovanissimi SGS o Juniores LND per la stagione sportiva 2009/20010;

la Società U.S. S.Floriano di Castelfranco Veneto (TV)

per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva,delle

violazioni ascritte al proprio Presidente.

Nella riunione del 2/2/2010 le parti hanno concordato il rinvio del dibattimento al 2/3/2010 per dar modo alla Società di

fornire documentazione atta a rivedere le responsabilità della società stessa e del suo Presidente.

All’udienza del 2/3/2010 sono risultati presenti i Signori :

Gabriele FASSINA, giusta delega del Presidente Sergio SOLIGO in rappresentanza anche della Società U.S. S.Floriano

Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.

Preliminarmente, il Rappresentante della Procura ha precisato che il deferimento, così come formulato non corrisponde

alla realtà dei fatti come emersi in sede dibattimentale, essendo risultato che l’U.S. S.Floriano ha iscritto la propria

squadra al Campionato Juniores Provinciale 2009/2010 versando la relativa quota di iscrizione di € 800.00.-

Per quanto sopra, di conseguenza, ha precisato che il deferimento deve intendersi riferito non già alla mancata iscrizione,

quanto alla mancata partecipazione al Campionato Juniores 2009/2010, nonostante l’avvenuta iscrizione.

Il Sig. Fassina Gabriele ha evidenziato che la Società S.Floriano aveva tutta l’intenzione, come già avvenuto nelle

precedenti stagioni sportive, di far partecipare una squadra al Campionato Juniores, Giovanissimi o Allievi, come anche

dimostrato dall’avvenuta predetta iscrizione.

Il Delegato ha inoltre rappresentato che, purtroppo, successivamente all’iscrizione, sono venuti meno alla Società alcuni

giocatori, circostanza che ha ridotta a meno di 10 unità la rosa degli atleti.

Per quanto sopra, sottolineata l’assenza di volontà della Società della suddetta rinuncia al campionato Juniores, ha

chiesto che l’eventuale sanzione sia ridotta al minimo possibile.

Il Dott. Postiglione, in rappresentanza della Procura ed il delegato della Società S. Floriano hanno concordato, ai sensi

dell’art. 23 del C.G.S. le seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Soligo Sergio (Presidente U.S. S.Floriano) la inibizione di giorni 45.

- a carico della Società U.S. S. Floriano la sanzione dell’ammenda di € 800.00.-

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo;

dispone

l’applicazione delle sanzioni di cui sopra come concordato dalle parti :

- la sanzione dell’ammenda di € 800,00 a carico delle Società S.Floriano

- la sanzione della inibizione per giorni 45 a carico del Sig. Sergio SOLIGO, Presidente U.S. S.Floriano.

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