COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE P
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.7. OPPOSIZIONE POL. ROVERDICRE’
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 36 del
3/3/2010 – Squalifica sino al 30/4/2010 giocatore Scapin Riccardo – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Roverdicré ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 3/3/2010, con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica a carico del calciatore Scapin Riccardo : “per reazione al gesto dell’assistente della squadra avversaria, a difesa
del conpagno di squadra, cercava di colpire a gamba tesa lo stesso, colpendolo senza conseguenze gravi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Roverdicré;
vista la documentazione ufficiale in atti da considerare esaustiva e sufficiente;
ritenuta più congrua ai fatti ascritti al giocatore Scapin, la sanzione della squalifica sino al 12/4/2010
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Roverdicré;
- di ridurre al 12/4/2010 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Scapin Riccardo.
La tassa reclamo non é stata versata.