COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. R
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. ROMANO D’EZZELINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 10/3/2010 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Baggio Alberto – Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Romano d’Ezzelino ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 55 del 10/3/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della
Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Baggio Alberto : “dopo l’espulsione offendeva un assistente arbitrale
pronunciando altresì frase blasfema; nonché per avere, dalla tribuna, offeso e minacciato il suddetto assistente arbitrale,
reiterando il contegno blasfemo.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Romano d’Ezzelino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente unitamente al giocatore Baggio Alberto;
sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato che ha puntualmente confermato quanto riferito nel suo rapporto,
individuando in piena conformità a quanto dichiarato dallo stesso giocatore, il luogo preciso (nella zona antistante gli
spogliatoi) dove il medesimo era andato a posizionarsi dopo l’allontanamento dal campo;
valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del
presente ricorso;
ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione
adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza:
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Romano d’Ezzelino;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Baggio Alberto;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.