COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. MAROLA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –

Squalifica per tre giornate giocatore Graziani Davide – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Marola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 56 del 17/3/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre

giornate a carico del calciatore Graziani Davide : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del

provvedimento ha insultato l’arbitro.”

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Marola;

vista la documentazione ufficiale in atti;

considerata la dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;

valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua;

constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;

considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Marola;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Graziani Davide;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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