COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. R

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. ROMANO D’EZZELINO

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 10/3/2010 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Baggio Alberto – Campionato di Eccellenza

La Società A.C. Romano d’Ezzelino ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo

Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 55 del 10/3/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della

Squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Baggio Alberto : “dopo l’espulsione offendeva un assistente arbitrale

pronunciando altresì frase blasfema; nonché per avere, dalla tribuna, offeso e minacciato il suddetto assistente arbitrale,

reiterando il contegno blasfemo.”

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Romano d’Ezzelino;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente unitamente al giocatore Baggio Alberto;

sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato che ha puntualmente confermato quanto riferito nel suo rapporto,

individuando in piena conformità a quanto dichiarato dallo stesso giocatore, il luogo preciso (nella zona antistante gli

spogliatoi) dove il medesimo era andato a posizionarsi dopo l’allontanamento dal campo;

valutato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del

presente ricorso;

ritenuti non sussistere elementi per una revisione del provvedimento impugnato e reputata congrua la relativa sanzione

adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza:

considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Romano d’Ezzelino;

- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Baggio Alberto;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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