COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. OPPOSIZIONE V
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. OPPOSIZIONE VISCOLANI ANTONIO – DIRIGENTE ACCOMP. A.C. LONIGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 26/2/2010 –
Inibizione sino al 31/3/2011 – Campionato Juniores Regionale
Il Sig. Viscolani Antonio, Dirigente Accompagnatore della Società A.C. Lonigo, ha presentato opposizione avverso la
delibera assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale Regionale pubblicata nel Comunicato n. 52 del 26/2/2010,
con la quale é stata assunta l’inibizione sino al 31/3/2011 : “per contegno offensivo verso l'Arbitro e per avere, dopo
l'allontanamento, sferrato al suddetto uno schiaffo che, il direttore di gara riusciva a schivare; nonché per avere, a fine
gara, reiterato le offese e le minacce cercando di colpirlo con due pugni che riusciva ancora a schivare ed altresì per
avere continuato le offese e i tentativi di aggressione all'uscita dal campo sportivo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal Sig. Viscolani Antonio (A.C. Lonigo – Dirigente accompagnatore);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il ricorrente;
sentito l’arbitro il quale ha precisato che per quanto riguarda l’episodio verificatosi immediatamente dopo l’espulsione, lo
stesso si é sostanziato in un tentativo di colpire la mano del direttore di gara con un gesto più di scherno che violento.
Invece, con riferimento a quanto avvenuto negli spogliatoi, l’arbitro ha precisato di aver avuto il timore di essere colpito a
cagione dell’atteggiamento scomposto ed esagitato del Sig. Viscolani che, peraltro, non sarebbe riuscito a colpirlo perché
trattenuto da altri dirigenti locali.
Infine l’arbitro ha escluso di essere stato rincorso nel momento della sua uscita dal campo di gioco dal Sig. Viscolani che
con ogni probabilità, distratto da altri dirigenti, non lo ha addirittura visto;
ridimensionata, alla luce di quanto sopra, la gravità degli episodi e la responsabilità del Sig. Viscolani;
vista la nuova versione dei fatti, si ritiene più equo ridurre il provvedimento della inibizione a carico del Sig. Viscolani,
riconducendolo al 30/9/2010
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dal Sig. Viscolani Antonio ;
- di ridurre al 30/09/2010 la sanzione della inibizione a carico del predetto dirigente.
Si accredita la tassa reclamo versata.