COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PR
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. - IN RIFERIMENTO ALLA
GARA - SAN MARCO JUVENTINA / VIRTUS LA CASTELLANA - DISPUTATA IL 06.02.2010 A SAN MARCO
(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MILLETTI GIANFRANCO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento tenuto dal dirigente della società A.S.D. San Marco Juventina F.C. Sig. Milletti
Gianfranco nei confronti dell’arbitro appare pacifico per quanto né concerne gli insulti e le minacce
all’indirizzo del direttore di gara, mentre al contrario non risulta in modo univoco e certo la condotta del
Milletti volta al tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro. Alla luce di quanto precede tenendo
nel dovuto conto della recidiva appare equo in parziale accoglimento del reclamo contenere l’inibizione
del Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD San Marco Juventina e per l’effetto riduce l’inibizione
inflitta al Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.