COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.ERACLIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA

S.ERACLIO - SELLANESE DISPUTATA IL 24.02.2010 A S.ERACLIO DI FOLIGNO - AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA

DATATO 17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PETRELLI PAOLO PER QUATTRO GIORNATE DI

GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione

della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire la dinamica con cui il calciatore

Petrelli Paolo, nel corso di un’azione di gioco ha colpito con una gomitata un giocatore avversario.

L’arbitro ha affermato che probabilmente nella concitazione dell’azione non vi è stata volontarietà

tanto è vero che il calciatore dopo l’espulsione si allontanava dal terreno di gioco visibilmente

dispiaciuto dell’accaduto. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta

al calciatore Petrelli dal G.S. può essere contenuta in tre giornate di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD S. Eraclio e riduce la squalifica al calciatore Petrelli

Paolo a tre giornate di gara.

_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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