COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo dei genitori del calciatore Nunzio Lambri, tesserato Soc. FO. C

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 37 - Reclamo dei genitori del calciatore Nunzio Lambri, tesserato Soc. FO. CE. Vara, avverso la sua squalifica fino al 31 Luglio 2010. Gara Albianese - Fo. Ce. Vara del 29.11.2009 Campionato Allievi Provinciali

C.U. n. 20 del 3.12.2009 D.P. La Spezia.

Il reclamo è inammissibile per tardività.

L’istanza risulta inoltrata a mezzo lettera raccomandata accettata dall’Ufficio Postale GE 19 in data 15 dicembre 2009, quindi ben oltre i sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il provvedimento a carico del tesserato, termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere spedita.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo e si astiene dall’esame di merito.

La tassa versata va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it