COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R.CUR

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°55 del 01/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO ALL’11.05.2010 DEI CALCIATORI DEL PRINCIPE FABRIZIO E VERNOIA THOMAS INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO / POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI DISPUTATA IL 7/3/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “C” (C.U. N° 50 DELL’11/03/2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

  Con appello ritualmente proposto, la Società Poggio degli Ulivi R. Curi ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perché i calciatori Del Principe e Vernoia, dopo essere stati espulsi, tentavano di aggredire l’arbitro, non riuscendo nell’intento poiché fermati da altri calciatori e reiterando minacce ed insulti fino al termine della partita.

  Ha dedotto l’appellante che quanto refertato dal direttore di gara era certamente conseguenza di una errata percezione della realtà, tenuto conto che non si era mai verificato alcun tentativo di aggressione da parte di tesserati della società appellante, né minacce ed insulti per il resto della partita.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha, in effetti, precisato che i due calciatori espulsi non hanno compiuto alcun atto violento, limitandosi a discutere le decisioni assunte, sebbene in maniera smodata confermando, tuttavia, le sole proteste dei medesimi anche dopo essere stati allontanati dal campo.

  Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo giudice debba essere ridotta in considerazione del fatto che solo in questa sede, per effetto della sostanziale modifica del rapporto di gara, si è potuto qualificare il comportamento dei calciatori come protesta smodata e non come tentativo di aggressione, corredato da insulti e minacce.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori Del Principe Fabrizio e Vernoia Thomas fino al 14.4.2010, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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