COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112  DEFERIMENTO DI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°39 del 31/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

112  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. NKOA NGAH JOSEPH

  Con nota 22.2.2010 N. 5043/612, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. il calc. NKOA NGAH JOSEPHl, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento, nella stagione sportiva 2009/2010, per la società A.S.D. LAGARO CALCIO, senza averne titolo,  perché precedentemente tesserato per il club Sports Etudes F.C. affiliato alla Federazione camerunense.

  Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, il calc. NKOA ha chiesto di essere ascoltato ed è presente all’odierno dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc NKOA,  con la squalifica  per mesi 6.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  sentito il calc. NKOA che, pur parlando con difficoltà la lingua italiana, tiene a precisare di non essersi reso conto della non veridicità della dichiarazione da lui rilasciata in quanto,  frequentando, a Yaoundè(Camerun),  l’ECOLE SPORTS ETUDES,  aveva preso parte a partite di calcio fra studenti, senza sapere che  ciò presupponesse un tesseramento a favore della stessa;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal calc. NKOA,  integri, comunque,  la violazione  di cui agli artt. 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.;

-  visto l’ art.  19 del C.G.S., 

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. NKOA NGAH JOSEPH la squalifica per mesi 2,  da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, per la F.I.G.C.

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