COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 25.03.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 25.03.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Niki MARTINEL, calciatore tesserato per la società ASD MANIAGOLOBERO; b) Eric POYGA ANALAGTE, calciatore tesserato per la società ASD Liventina; ASD MANIAGOLIBERO; ASD LIVENTINA

Il deferimento. Con Racc. dd 13.10.2009, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell' art. 32 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) Niki MARTINEL e Eric POYGA ANALAGTE per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 2 e 4, dello Statuto Federale, e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di calciatori tesserati rispettivamente con la ASD MANIAGOLIBERO e la ASD LIVENTINA, per la stagione agonistica 2008 – 2009, hanno violato la clausola compromissoria avendo adito entrambi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria presentando denuncia – querela nei confronti di altro tesserato in assenza della preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; - b) la Società ASD MANIAGOLIBERO e la Società ASD LIVENTINA per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti ai propri tesserati.

Il deferimento traeva origine dalla trasmissione in data 06.07.09, da parte della Segreteria Federale alla Procura Federale, della richiesta del Presidente della ASD LIVENTINA, sig. Sereno De Marco, che per conto di un proprio tesserato aveva avanzato una richiesta di autorizzazione a difendersi avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Da tale segnalazione si evinceva come in precedenza altro tesserato, il sig. Niki MARTINEL, della ASD MANIAGOLIBERO, non avesse richiesto l’autorizzazione del Consiglio Federale per agire in deroga alla clausola compromissoria, in relazione ad un episodio avvenuto in data 1.02.09, in occasione della gara ASD LIVENTINA – ASD MANIAGOLIBERO, valevole per il campionato regionale di 2° categoria.

In quell’occasione, il calciatore della ASD LIVENTINA, sig. POYGA ANALAGTE Eric, al 43° del primo tempo, a gioco fermo, aveva colpito sul naso con uno schiaffo il calciatore della ASD MANIAGOLIBERO sig. Niki MARTINEL, procurandogli lesioni al setto nasale, cui era riconosciuta una prognosi di 20 giorni dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sacile, ove era stato trasportato direttamente dal campo di gioco; a seguito dell’episodio, il sig. POYGA ANALAGTE pativa una squalifica di quattro gare effettive (C.U. n. 49 del 5.02.09).

Successivamente, in data 21.02.09, il sig. MARTINEL proponeva una denuncia – querela per il reato di cui all’art. 582 c.p. nei confronti del sig. POYGA ANALAGTE, senza però avanzare richiesta di preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, ma sulla base del solo consiglio del legale cui si era rivolto, il quale non gli aveva illustrato il fatto che per adire le vie legali nei confronti di altro tesserato era necessaria la preventiva autorizzazione degli organi federali della F.I.G.C.

In data 30.04.09, a sua volta, il sig. POYGA ANALAGTE aveva proposto una propria denuncia – querela, sempre relativa a vicende svoltesi in data 1.02.09 nel corso dell’incontro ASD LIVENTINA – ASD MANIAGOLIBERO, per parte sua accusando il sig. MARTINEL di averlo previamente provocato, anche con epiteti a sfondo razziale, cui lo schiaffo di cui era stato effettivamente autore costituiva la reazione.

Per vero, anche tale denuncia – querela risultava proposta senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal momento che – una volta venuto a conoscenza della querela del sig. MARTINEL – il sig. POYGA aveva avanzato una richiesta di autorizzazione a difendersi, e non già a proporre a sua volta una denuncia – querela.

Non avendo avuto tempestiva risposta dagli organi federali, il sig. POYGA nell’imminenza della scadenza del termine per la proposizione della querela (tre mesi dal fatto, così come previsto dall’art. 124, co. 1 codice penale) effettivamente la presentava, salvo poi ricevere – ma solo con nota del 6.07.09 – una risposta dal Segretario della F.I.G.C. del seguente tenore: “Sul punto si rappresenta che, in quanto oggetto di denunzia, il tesserato Erik Pojga non necessita di autorizzazione, per esercitare il proprio diritto di difesa. Anche i soggetti convocati come testi non necessitano di autorizzazione”.

La Procura Federale, ravvisando nella querela del sig. POYGA non già l’esercizio del proprio diritto di difesa, ma un autonomo atto di impulso finalizzato ad ottenere il promovimento dell’azione penale nei confronti di altro tesserato, preso atto che sia il sig. POYGA che il sig. MARTINEL non avevano richiesto la previa autorizzazione degli organi federali, li deferiva entrambi, nei termini come sopra.

Attesa la loro qualità di tesserati, veniva altresì contestata la responsabilità oggettiva delle rispettive Società di appartenenza, in ragione dell’art. 4, co. 2 C.G.S.

La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 28.01.2010.

Il dibattimento. All'udienza del 28.01.2010, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Per i deferiti sono comparsi: il sig. Niki MARTINEL ed il sig. Eric POYGA ANALAGTE in persona, nonché il sig. Paolo Piccoli, presidente della ASD MANIAGOLIBERO, il sig. Sereno DE MARCO, presidente della ASD LIVENTINA ed il sig. Lorenzo Gagliardi, segretario della ASD LIVENTINA.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata da tutti gli interessati, nei seguenti termini:

– Quanto a Niki MARTINEL, squalifica di mesi 5 e di gg 10 (dieci) (pena base squalifica di mesi 8 ridotta ex art. 23 CGS);

– Quanto a Eric POYGA ANALAGTE, squalifica di mesi 5 e di gg 10 (dieci) (pena base squalifica di mesi 8 ridotta ex art. 23 CGS);

- Quanto alla ASD MANIAGOLIBERO ammenda di € 333,00- (trecentotrentatre) (pena base ammenda di € 500,00- ridotta ex art. 23 CGS);

- Quanto alla ASD LIVENTINA ammenda di € 333,00- (trecentotrentatre) (pena base ammenda di € 500,00- ridotta ex art. 23 CGS). -

La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.

Effettivamente il sig. Niki MARTINEL, circostanza questa ammessa e pacifica, ebbe a proporre una denuncia – querela nei confronti del sig. Eric POYGA ANALAGTE, senza avanzare una previa richiesta di autorizzazione agli organi federali.

Quanto alla posizione del sig. Eric POYGA ANALAGTE, questi ebbe a proporre a sua volta una denuncia – querela (a quel che risulta, l’ultimo giorno utile), avendo peraltro avanzato agli organi federali, per il tramite della propria società, una irrituale richiesta di autorizzazione, finalizzata alla difesa nei confronti della denuncia querela del sig. MARTINEL.

Per vero, se è ben vero che nessuna autorizzazione – né preventiva, né successiva – è necessaria per poter legittimamente esercitare, anche secondo l’Ordinamento Sportivo, il proprio diritto di difesa in relazione ad una denuncia – querela proposta da altro tesserato, la proposizione di una autonoma denuncia – querela (sia pure relativa a fatti che costituiscono l’antecedente fattuale di quelli di cui la Autorità giudiziaria sia già stata investita) non costituisce atto propriamente difensivo, ma viceversa autosufficiente atto di impulso della potestà punitiva statale.

Come tale, esso necessita inderogabilmente di previa autorizzazione, formale ed espressa, da parte degli Organi Federali.

Va al proposito pur sempre ribadito, infatti, che «l’operatività della clausola compromissoria non impedisce in alcun modo al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti… dal momento che il tesserato che si consideri leso da un fatto-reato, perseguibile a querela, commesso ai propri danni da altro tesserato, può inoltrare, nell’immediatezza del fatto, la richiesta di autorizzazione prescritta esplicando l’urgenza di ricevere sollecita e tempestiva risposta, dovendo rispettare il termine di tre mesi dal fatto prescritto dalla legge ordinaria a pena di decadenza» (Commissione Disciplinare Nazionale, dec. n. 317 in C.U. n. 8 del 14.07.2009).

Il fatto di essere solo successivamente venuti a conoscenza di una altrui denuncia – querela, e di voler così a propria volta proporne una, non esime l’interessato dalla richiesta di autorizzazione, né l’imminente scadenza del termine può essere una giustificazione per la violazione della clausola compromissoria.

Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento tanto al il sig. Niki MARTINEL ed al sig. Eric POYGA ANALAGTE, che alle società ASD MANIAGOLIBERO e ASD LIVENTINA, tratte a giudizio per responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:

1)  applica al sig. Niki MARTINEL, calciatore tesserato della ASD MANIAGOLIBERO, la squalifica di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

2)  applica al sig.  Eric POYGA ANALAGTE, calciatore tesserato della ASD LIVENTINA, la squalifica di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

3)  applica alla società ASD MANIAGOLIBERO, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre/00)

4)  applica alla società ASD LIVENTINA, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre/00)

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