COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società O.FIORENTE GRASSOBBIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società O.FIORENTE GRASSOBBIO Camp. 1^ Cat. Gir. E
Gara Calcio Brusaporto/Fior.Grassobbio del 28/02/2010
CU n. 34 del CRL datato 11/03/2010
La società FIORENTE GRASSOBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; la squalifica del calciatore Alberto MILONI per una ulteriore gara; l’inibizione del dirigente PETRO’ Gianmario fino al 07.04.2010 e comminato l’ammenda di 90,00 Euro, lamentando di non aver avuto contezza del CU n.32 bis del 26.02.2010 dove veniva pubblicato il provvedimento disciplinare del calciatore MILONI per una gara e quindi di averlo impiegato seppure in posizione non regolare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: ai sensi dell’art.22 del CGS le sanzioni inerenti alle squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del CU. Nel caso di specie il CU n.32 bis dove veniva riportata la squalifica per una gara del MILONE era stato pubblicato in data 26.02.2010.
Pertanto, il predetto calciatore non poteva essere regolarmente impiegato nella gara del 28.02.2010 tra BRUSAPORTO-FIORENTE GRASSOBBIO.
Il fatto che la reclamante non abbia verificato la pubblicazione del predetto Comunicato è del tutto ininfluente in quanto le società ed i tesserati sono tenuti a verificare diligentemente la pubblicazione dei CU ed a rispettare le decisioni in essi pubblicate. Ciò posto, il reclamo non può trovare accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.