COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DORGALESE (Campionato Allievi Regio

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 01 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. DORGALESE (Campionato Allievi Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2010.

Gara Oristanese / Dorgalese del 21.02.2010.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Dorgalese, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata deliberata, a carico della stessa, la perdita della gara con il risultato di 0 a 3 unitamente alla penalizzazione di un punto in classifica e all’ammenda di Euro 103,00 per prima rinuncia.

Il Giudice Sportivo ha argomentato la delibera con riferimento agli artt. 53 cc. 2° e 7° e 55 c. 1° delle N.O.I.F. e 17 cc. 1° e 3° del C.G.S., affermando che la partita, fissata per le ore 09:30, non ha potuto aver luogo a causa della presentazione in campo della squadra della Dorgalese oltre il tempo d’attesa consentito per la categoria (quaranta minuti, corrispondente alla durata di un tempo di gara); nel referto arbitrale si afferma che soltanto alle ore 10:12 si presentava nello spogliatoio un dirigente della suddetta società e che alle ore 10:20, veniva consegnata all’arbitro la distinta della gara, peraltro mancante dei numeri di matricola dei calciatori, che veniva completata solo alle ore 10:27.

La Società Dorgalese, nell’atto di reclamo, afferma che la squadra giungeva al campo alle ore 10:05 e alle ore 10:10 (allo scadere del termine di presentazione per lo svolgimento della gara, fissata per le ore 09:30), era pronta a giocare, e che nel frattempo all’arbitro era stata consegnata la distinta compilata con i nomi dei calciatori e parte dei numeri di matricola con allegati i documenti degli stessi già messi in ordine, ragion per cui l’identificazione poteva essere effettuata immediatamente. Aggiunge la reclamante che l’arbitro non sembrava contrario a far giocare la partita, tant’è vero che accettava la distinta, ma qualche minuto dopo una persona che si qualificava osservatore arbitrale faceva uscire i giocatori dagli spogliatoi, dove il direttore di gara li aveva autorizzati ad entrare, dicendo loro che la gara non poteva avere luogo perché il tempo d’attesa consentito era scaduto. Nell’atto di reclamo viene evidenziato anche che il ritardo della squadra era stato determinato dal traffico trovato lungo la strada da Dorgali ad Oristano (distanti circa un’ora e mezzo di macchina), dal tempo perso per un controllo della Polizia a metà tragitto e dall’equivoco sorto circa l’orario fissato per la gara, dovuto al fatto che sul calendario del campionato, pubblicato sul sito Internet del Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C., l’orario previsto per le partite giocate in casa dall’Oristanese è le ore 11:00 e non le 09:30.

La Società Dorgalese chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e la ripetizione dell’incontro.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. Oristanese, mediante dichiarazione sottoscritta dal suo Presidente ed allegata agli atti di questo procedimento, afferma che “nulla osta alla ripetizione della gara in oggetto”, “esclusivamente in nome dei principi di sportività e lealtà nei confronti dello sport”.

 L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato il suo rapporto, aggiungendo di avere detto alle ore 10:12 al dirigente della Dorgalese, nonostante che ciò non sia stato riportato nel referto, che non avrebbe fatto disputare la partita.

Il presidente della Società Dorgalese, sentito anch’egli dalla Commissione, ha confermato i fatti così come esposti nel reclamo ed ha ribadito in particolare che il direttore di gara invitava i giocatori a cambiarsi in fretta per dare inizio alla partita e che questa veniva poi annullata solo a seguito dell’intervento dell’osservatore arbitrale.

Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che la decisione sul reclamo non possa prescindere da quanto affermato nell’art. 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione in corso del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. secondo cui, in osservanza dei principi contenuti nella Carta dell’O.N.U. dei diritti dei ragazzi allo Sport ( approvata a Ginevra nel 1992), sono prioritari, per i calciatori appartenenti al predetto Settore, il “diritto di divertirsi e giocare” e “il diritto di fare sport”.

E’ ovvio che, alla luce di tali principi, la delibera del Giudice Sportivo appare eccessivamente rigorosa ed in contrasto con lo spirito di puro divertimento che deve contrassegnare l’attività dei giocatori appartenenti alle categorie “Allievi” e “Giovanissimi”.

Non è del tutto chiaro se il direttore di gara abbia immediatamente comunicato al dirigente della Dorgalese l’intenzione di annullare la gara o se detta decisione sia stata presa solo successivamente a seguito dell’intervento di un osservatore arbitrale; infatti le dichiarazioni rese in proposito dall’arbitro avanti la Commissione sono in contraddizione sia con il fatto che nel referto non è riportata la presunta comunicazione sia con il fatto che il medesimo ha accettato la distinta dei giocatori, che nel frattempo si erano preparati per giocare.

La Commissione ritiene che comunque non possa essere provato, con assoluta certezza, che il ritardo della squadra della Dorgalese sia stato superiore ai quaranta minuti previsti dalle N.O.I.F., perché non si può escludere che l’arbitro abbia indicato nel rapporto alcuni minuti in più (peraltro pochissimi) a causa dell’imprecisione del suo orologio.

Non si può poi ignorare che la squadra della Dorgalese, per giungere ad Oristano, ha dovuto percorrere una strada per lunghi tratti tortuosa e che ciò può aver reso difficoltoso il rispetto della puntualità.

Infine l’accordo esistente tra le due Società per ripetere la partita, nel pieno rispetto dei principi di lealtà e correttezza propri del mondo sportivo, comporta ulteriormente la necessità di annullare i provvedimenti del G.S. e di disporre la ripetizione della gara affinché il risultato della stessa sia correttamente deciso sul campo e non a tavolino.

La Società Dorgalese deve peraltro essere sanzionata con un’ammenda, che viene stabilita nella misura di Euro 50,00, secondo il combinato di cui agli artt. 54 N.O.I.F. e 18 c.1° lett. b) C.G.S., per non avere comunque rispettato l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per lo svolgimento della partita.

Per questi motivi, la Commissione DELIBERA

- di annullare la delibera del Giudice Sportivo;

- di disporre la ripetizione della gara in data ed orario che saranno stabiliti dal competente Comitato;

- di infliggere all’A.S.D. Polisportiva Dorgalese l’ammenda di Euro 50,00.

Dispone il non addebito della tassa.

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