COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 171. Reclamo della ASD Polispor

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 57 del 02/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

171. Reclamo della ASD Polisportiva Luco avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Dario Bartoli. C.U. n. 51 del 11/03/2010.

Sul finire della gara “ Dicomano – Polisportiva Luco “ valevole per il campionato di I categoria-gir.C, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per tre gare.

Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la Polisportiva Luco la quale, in maniera estremamente sintetica,si lamenta della eccessiva severità del provvedimento del G.S. in quanto il calciatore avversario, colpito al volto dalla manata del proprio tesserato,continuava la gara senza aver subito alcun danno.

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già riferito nel primo rapporto gara. Ribadisce, quindi, che il giocatore Dario Batoli colpiva a gioco fermo con una manata il volto di un calciatore avversario. Quest’ultimo non riportava alcuna conseguenza. Alla notifica del provvedimento il giocatore della Polisportiva Luco ritardava l’uscita dal terreno di gioco per circa due minuti.

Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera evidente la colpevolezza del calciatore in questione, del resto non negata neanche dalla società reclamante. Quest’ultima infatti si lamenta della eccessiva severità del provvedimento del G.S., basandosi esclusivamente sulla assenza di conseguenze fisiche da parte del calciatore colpito. A tal fine appare di tutta evidenza che il G.S., con la sanzione emanata, ha già tenuto conto dell’assenza di conseguenze fisiche, applicando la sanzione minima prevista dal C.G.S. in caso di condotta violenta. Questo perché il comportamento può manifestarsi in maniera violenta anche senza apparenti danni fisici. In presenza di questi ultimi la sanzione sarà applicata in misura maggiore.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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