COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.8. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.8. OPPOSIZIONE F.C. REAL DAMOS
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 41 del
17/3/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore De Boni Massimo – Campionato di 3^ Categoria
La Società F.C. Real Damos ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 41 del 17/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore De
Boni Massimo la sanzione della squalifica per tre giornate :”perché dopo aver ricevuto un fallo di gioco da un avversario
reagiva colpendolo con un calcio nello stomaco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla F.C. Real Damos;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il direttore di gara per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del rapporto di gara che risulta ampiamente
circostanziato;
valutata la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congrua rispetto agli addebiti
ascritti al giocatore De Boni Massimo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dalla F.C. Real Damos;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore De Boni Massimo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.