COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CIAVARDINI FRANCESCO AVVERSO IL PROVV
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 120 del 08/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE CIAVARDINI FRANCESCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.5.2010 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 38 DEL 25.3.2010
(Gara: ATLETICO LITTORIA – R2 PICCARELLO del 21.3.2010 – Campionato III Categoria Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe presentato dal Legale del calciatore CIAVARDINI FRANCESCO della Soc. ATL. LITTORIA, il quale contesta l’eccessiva sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto, in relazione al suo comportamento (aver preso il braccio dell’arbitro per leggere il cronometro a fine gara).
Infatti cita una serie di provvedimenti emessi in precedenza dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi analoghi o addirittura per comportamenti di natura ingiuriosa, minacciosa nei confronti dell’arbitro, sanzionati in misura inferiore a quella attribuita al suo assistito.
In effetti questa Commissione Disciplinare Territoriale si è resa conto che il provvedimento disciplinare addebitato nei confronti del CIAVARDINI appare eccessivo, tenuto conto che può configurarsi come un atto particolarmente irriguardoso, per il fatto che ha voluto verificare solamente se l’arbitro avesse recuperato o meno tutto il tempo necessario.
Ed è per tale motivo che si ritiene di accogliere l’istanza avanzata dal reclamante.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il ricorso riducendo la squalifica del calciatore CIAVARDINI FRANCESCO al 10.4.2010.
La tassa reclamo va restituita.
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