COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  5.2.2. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. SANSTINOCORBOLONE

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –

Avverso applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Sanstinocorbolone-Jesolo del 7/3/2010 – Ammenda € 55,00,

Squalifica una giornata giocatore Missio Walter – Campionato di 1^ Categoria

La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società A.S.S.

Sanstinocorbolone relativa ai provvedimenti emarginati e la dichiara inammissibile.

La C,.D.T. ha infatti appurato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di

avvenuto invio di copia dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dall’A.S.D. Sanstinocorbolone

• di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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