COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. SANSTINOCORBOLONE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –
Avverso applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Sanstinocorbolone-Jesolo del 7/3/2010 – Ammenda € 55,00,
Squalifica una giornata giocatore Missio Walter – Campionato di 1^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società A.S.S.
Sanstinocorbolone relativa ai provvedimenti emarginati e la dichiara inammissibile.
La C,.D.T. ha infatti appurato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di
avvenuto invio di copia dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dall’A.S.D. Sanstinocorbolone
• di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.