COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  5.2.1. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 08 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

5.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CONSELVE FANTON

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Anselmi Manuel – Campionato di Promozione

L’ASD Conselve Fanton ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 57 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del giocatore Anselmi Manuel la squalifica

per quattro giornate : “per grave atto di violenza in danno di un avversario, nonché per grave contegno irriguardoso verso

l’arbitro dopo l’espulsione”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Conselve Fanton;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il legale rappresentante della società opponente;

sentito altresì il direttore di gara per le vie brevi, che ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara, escludendo

l’involontarietà del gesto commesso, per cui vanno confermati gli addebiti ascritti al calciatore Anselmi;

ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo;

considerato che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il

comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Conselve Fanton;

• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Anselmi Manuel;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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