COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 113 del 07/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BASTIA SETTORE GIOVANILE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - BASTIA SETTORE
GIOVANILE DISPUTATA IL 07.03.2010 A SPOLETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.103 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 10.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;
• PER PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA;
• PER AMMENDA DI €. 103,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di
revoca delle sanzione inflitte.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dalla documentazione allegata al reclamo risulta che la mancata disputa della gara non
è addebitabile ad una vera e propria rinuncia da parte della società Bastia Settore
Giovanile, bensi ad un mero disguido nelle comunicazioni intercorse tra le due società.
In particolare va evidenziato che la società reclamante ha inviato il fax con il quale si
formalizzava l’accordo di differimento della gara sia alla segreteria del C.R.U. sia al
numero di fax della società Voluntas, risultante dalla domanda di iscrizione al campionato.
Ciò è tanto vero che la stessa società Voluntas ha confermato il suddetto disguido
rendendosi disponibile alla disputa della gara.
P.Q.M.
accoglie il reclamo della società Bastia Settore Giovanile e per l’effetto annulla le
sanzioni inflitte alla stessa dal G.S. e dispone l’invio degli atti della segreteria del C.R.U.
per la fissazione della data di svolgimento della gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.