COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIME
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 124 del 15/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAIELLA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 1°.4.2010
(Gara: CALCIO SABAUDIA – AGORA S. RITA del 28.3.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osservato che le argomentazioni a sostegno del reclamo – intese a minimizzare l’episodio addebitato al calciatore FAIELLA – non paiono assumibili in relazione al contenuto del referto arbitrale;
ritenute irrilevanti le considerazioni della ricorrente circa le presunte lievi conseguenze riportate dall’avversario del predetto FAIELLA, colpito dalla testata, che non attenuano il carattere della violenza del gesto;avuto riguardo, quindi, alla congruità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CALCIO SABAUDIA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo viene incamerata.
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