COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Antoniana Camp. All
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SC Antoniana Camp. Allievi Gir. A
Gara Rescaldina/Antoniana del 14/03/2010
CU n. 33 della delegazione di LEGNANO datato 25.03.2010
La società ANTONIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Luca GIANGREGORIO fino al 31/12/2011, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come è stato descritto nel rapporto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione e lo stesso ha chiarito che il calciatore n.8 Luca GIANGREGORIO, a differenza di quanto risulta inizialmente dal rapporto, non ha sputato in faccia al n.8 Emanuele DE MARCO (pur avendogli dato uno schiaffo), non gli ha dato una spinta con una manata ed anzi non ha avuto contatto fisico con lo stesso, non ha aspettato l’arbitro alla fine della gara, né lo h minacciato e men che meno è stato trattenuto a forza dai dirigenti della squadra.
Dal rapporto arbitrale originale, per stessa ammissione dell’arbitro, rimane dunque confermato solo che il n.8 GIANGREGORIO ha lanciato la maglia in direzione del direttore di gara, lo ha insultato, ha dato uno schiaffo all’avversario, la squalifica deve dunque essere sensibilmente ridotta in base ai consueti canoni sanzionatori.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Luca GIANGREGORIO a tutto il 30.04.2010 si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.