COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 21 / P – stagione sporti

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

21 / P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:

Ferraro Giuseppe, calciatore, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 21, n. 3 e 22, n. 2, delle NOIF;

Cesarini Sergio, dirigente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del CGS correlato con l’art. 61 delle NOIF;

nonché della Società:

Spazio Sport Sarteano per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2, del CGS.

Il G.S. di Siena, nell’esaminare il reclamo proposto in data 10 ottobre 2009, con cui la S.S. Voluntas di Trequanda A.S.D. ha chiesto la applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Pol.va S.Albino per avere quest’ultima utilizzato in maniera irregolare il calciatore Ferraro Giuseppe, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme di comportamento previste dal C.G.S..

Per cui, constatato che la omologazione del risultato della gara era avvenuta fin dal giorno 7 ottobre 2009 (C.U. n. 13), ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

L’Ufficio inquirente, esaminata la documentazione ed acquisite le dichiarazioni dei soggetti incolpati, ha disposto il deferimento precisato in epigrafe, trasmettendo gli atti a questa Commissione.

Alla odierna adunanza, per la quale è stata data rituale notifica alle parti interessate, sono presenti:

-  la Procura Federale rappresentata dall’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;

-  il calciatore Ferraro Giuseppe in proprio;

-  il Dirigente Cesarini Sergio, anch’egli in proprio;

-  il signor Fabbrizzi Claudio quale Presidente della Società.

In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio ritiene utile esporre i fatti così come si sono svolti cronologicamente.

Ø  In data 3 ottobre 2009 il tesserato Ferraro Giuseppe siede in qualità di massaggiatore, collaboratore quindi, sulla panchina della Società Spazio Sport Sarteano, in occasione di una gara valida per il Campionato Giovanissimi B, venendo identificato dal D.G., non già in base alla tessera impersonale annuale, ma attraverso la patente di guida.

Ø  Il 4 ottobre successivo partecipa, in qualità di calciatore tesserato per la Pol.va S.Albino, alla gara da questa disputata contro la S.S. Voluntas di Trequanda A.S.D., valida per il Campionato di 3° Categoria. Anche in questo caso l’identificazione è avvenuta in base alla patente di guida, ancorché sia stato indicato sul documento un numero di patente diverso da quello annotato nella precedente occasione perché mancante di un dato numerico rispetto al primo (CZ2109394W, anziché CZ210934W).

Ø  Il 7 ottobre il G.S. di Siena omologa la gara, come da C.U. n. 13

Ø  In data 10 ottobre la Società Voluntas Trequanda chiede vedersi assegnata la vittoria nella gara disputata il 4 ottobre.

Infine il successivo giorno 21 il G.S respinge il reclamo e trasmette gli atti alla Procura Federale la quale assume a verbale le dichiarazioni di Ferraro, in data 2 dicembre 2009 e, in data 7 dicembre 2009, quelle di Cesarini, quest’ultimo nella sua duplice qualità di dirigente e socio della Cooperativa Spazio Sport Sarteano.

Il deferimento è qui pervenuto in data 18 febbraio.

A questo punto i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con il rappresentante della Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.

-  al calciatore Ferraro Giuseppe squalifica per mesi a fronte della sanzione base di mesi tre;

-  al dirigente Cesarini Sergio la inibizione per mesi uno avendo come riferimento la sanzione base di mesi due;

-  alla Società Spazio Sport Sarteano l’ammenda di € 100 in relazione alla sanzione base di € 200,00.

La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicate, anche tenendo conto dell’ottimo comportamento tenuto dai soggetti deferiti in sede istruttoria e dibattimentale, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza

ORDINA

la applicazione delle seguenti sanzioni:

Ø  al calciatore Ferraro la squalifica per mesi due;

Ø  al dirigente Cesarini Sergio la inibizione per mesi uno;

Ø  alla Società Spazio Sport Sarteano la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 100 (cento)

Ø   

DISPONE

la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti deferiti.

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