COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 178 stagione sportiv
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
178 stagione sportiva 2009/2010 Gara Pesciauzzanese – Urbino Taccola (1-0) del 7/3/2010. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.51 del 11/3/2010 C.R.T.
Reclama in proprio il calciatore Verola Mauro (soc. Urbino Taccola) avverso la squalifica per tre gare inflitta allo stesso dal G.S. “per condotta violenta verso un avversario”.
Il reclamante ritiene la sanzione eccessivamente punitiva in quanto lo stesso è intervenuto in aiuto di un compagno che aveva subito un bruttissimo fallo. Ritiene il suo gesto istintivo e senza cattiveria.
Chiede una riduzione della sanzione e di essere udito dalla C.D.
L’arbitro, sentito a supplemento di rapporto per le vie brevi, conferma la volontarietà del gesto posto in essere dal Verola.
Il reclamante, all’udienza del 9/4/2010, contesta la versione arbitrale e dichiara di non avere colpito l’avversario con un calcio, ma di averlo soltanto spintonato facendolo cadere a terra.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali e udito il reclamante rileva quanto segue.
Il gesto posto in essere dal Verola riveste senza ombra di dubbio la caratteristica di atto violento indipendentemente dalla sua estrinsecazione (calcio o spinta). D’altro canto la versione arbitrale, che il C.G.S. qualifica come prova privilegiata pare preferibile a quella del reclamante.
Ad ogni buon conto, la sanzione inflitta è quantificata nel minimo edittale previsto dal legislatore sportivo per gli atti di violenza, pertanto la graduazione della predetta appare assolutamente in linea con il fatto contestato.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.