COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VICARONI
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 114 del 09/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA VICARONI PIERO PRESIDENTE A.S.
VILLABIAGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLABIAGIO – GUARDEA DISPUTATA
IL 28.02.2010 A VILLANOVA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
03.03.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
• PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo Vicaroni Piero, adducendo i seguenti motivi : richiesta
di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti e dall’audizione del direttore di gara non è stato possible ricostruire con
certezza i fatti avvenuti durante ed al termine della partita. Più precisamente è stato
appurato che il comportamento tenuto dal Sig. Vicaroni nei confronti della terna arbitrale è
stato gravemente irriguardoso e minaccioso, ma, al contrario, non vi è certezza in ordine
alla presunta violenza subita dall’assistente.
Ciò in quanto sia dal referto dell’assistente che dalle dichiarazioni del direttore di gara
non emerge la prova che il pugno sferrato dal Vicaroni abbia effettivamente colpito
l’assistente medesimo. Quest’ultimo peraltro non si è presentato a questa Commissione
per fornire chiarimenti sul punto nonostante la rituale convocazione. Considerata la
recidiva specifica si ritiene conseguentemente equo comminare la sanzione dell’inibizione
fino al 31.03.2011.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto in proprio dal Presidente della società Villabiagio Vicaroni
Piero e riduce la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. fino al 31.03.2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.