COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara “SSD Centobuchi” – “Nuovo Campobasso Calcio” del 6 settem
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
Gara "SSD Centobuchi" - "Nuovo Campobasso Calcio" del 6 settembre 2009
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "SSD
Centobuchi";
- viste le controdeduzioni della "Nuova Campobasso Calcio";
- letta la relazione fatta pervenire dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice
osserva:
la "SSD Centobuchi" chiede che al "Nuovo Campobasso Calcio" sia inflitta la punizione sportiva
della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, lettera a) del Codice di Giustizia
Sportiva.
A sostegno del reclamo la "SSD Centobuchi" deduce:
- che, al 28° minuto del secondo tempo, il "Nuovo C ampobasso Cacio" aveva sostituito il
calciatore numero 11, TRAPANI SALVATORE, classe 1991, con il calciatore numero 15, FAZIO
ALBINO, classe 1990; - che, a seguito della sostituzione, il "Nuovo Campobasso Calcio", dal 28° minuto del secondo
tempo e fino al termine della gara, era venuto a trovarsi senza un calciatore "giovane" classe
1991, in violazione di quanto disposto al punto c) del C.U. numero 1 dell'1 luglio 2009 del
Comitato Interregionale.
Il "Nuovo Campobasso Calcio", con le proprie controdeduzioni, eccepisce che il calciatore
TRAPANI SALVATORE non aveva abbandonato il terreno di gioco per non essere stato mai
oggetto di sostituzione.
In realtà, al 28° minuto del secondo tempo, la sost ituzione operata dal "Nuovo Campobasso
Calcio" aveva riguardato i calciatori MURANO JACOPO, classe 1990, (calciatore sostituito) e
FAZIO ALBINO, classe 1990 (calciatore subentrante).
L'equivoco in cui era incorsa la società reclamante - si sostiene nelle controdeduzioni - era stato
determinato dalla circostanza che i calciatori MURANO, indicato in distinta con il numero 7, e
TRAPANI, indicato in distinta con il numero 11, per un mero disguido avevano, prima dell'inizio
della gara, scambiato le rispettive maglie, con la conseguenza che, durante la gara, il calciatore
MURANO indicato in distinta con il numero 7, indossava la maglia numero 11, mentre il
calciatore TRAPANI, indicato in distinta con il numero 11, indossava la maglia numero 7.
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che gli accertamenti eseguiti dalla Procura
Federale consentono di ricostruire l'episodio relativo alla sostituzione operata dal "Nuovo
Campobasso Calcio" al 28° minuto del secondo tempo nei termini esposti dalla detta società
nelle proprie controdeduzioni.
E' risultato infatti pacifico che i calciatori Murano e Trapani, indicati in distinta con i numeri 7 e
11, avevano, prima della gara, scambiato per errore le proprie maglie con la conseguenza che il
direttore di gara, all'atto della sostituzione incriminata, aveva indicato come calciatore sostituito
quello che, in distinta e sulla maglia rispondeva al cognome TRAPANI.
Il reclamo, pertanto, è da considerarsi infondato non essendovi stata alcuna violazione del
C.G.S.
P.Q.M.
Delibera
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio "SSD Centobuchi" - "Nuovo
Campobasso Calcio": 0 - 3
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.