COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 3/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28 FEBBRAIO 2010 ESTE – UNIONE VENEZIA 

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°127 del 3/03/2010

CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo

GARA DEL 28 FEBBRAIO 2010 ESTE – UNIONE VENEZIA 

Il Giudice Sportivo, letti gli atti 

osserva:

Il Prefetto di Padova, con ordinanza in data 26 febbraio 2010 (prot. 3455/6928/2010), disponeva

il divieto di disputa della gara in epigrafe, in programma per il giorno 28 febbraio 2010, in

considerazione del "grave pericolo di compromissione dell'ordine pubblico" e "visto l'esito

negativo dei tentativi compiuti di far disputare l'incontro nello stesso giorno presso altri impianti

sportivi idonei". 

Risulta dagli atti che il provvedimento è stato notificato alla A.C. Este ed alla Unione Venezia

nella stessa giornata del 26 febbraio 2010 rispettivamente alle ore 17,05 ed alle ore 17,45.

Ne deriva che la società ospitante, atteso il lasso di tempo assolutamente minimo a sua

disposizione, si è trovata nella oggettiva impossibilità di reperire tempestivamente altro terreno

di gioco su cui disputare la gara: trattasi di una causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55

delle N.O.I.F..

P.Q.M.

dispone trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale affinchè fissi le modalità per il recupero

della gara.

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