COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SASSA AVVERSO LE SQUALIF

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°59 del 22/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SASSA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO GARE DEL SIG. ANTONIO PERILLI E FINO AL 30.6.10 DEL SIG. ROSSI VINCENZO ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANSATESSA / SASSA, DISPUTATA IL 21/3/09 PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA (C.U. n° 29 del 25.3.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA).

  Con appello ritualmente proposto la Società Sassa ha impugnato i provvedimento sopra specificati, adottati dal G.S. quanto al Rossi, perché dopo essere stato espulso dal Direttore di gara, si recava fuori dal terreno di gioco ed aggrediva alcuni tifosi della squadra avversaria, causando con tale atteggiamento disordini tali da costringere l’arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti al fine di riportare la calma; quanto al Perilli, perché dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, reagiva scagliando con forza il pallone che finiva col colpire il Presidente della Società avversaria ad un braccio, quindi proseguiva le sue proteste insultando il Direttore di gara da bordo campo.

  La società appellante deduceva, da un lato, che il Rossi non aveva avuto alcun atteggiamento aggressivo ma che, invece, era stato addirittura in grado di rasserenare gli animi dei propri sostenitori; dall’altro, che il Perilli avrebbe soltanto restituito il pallone al Presidente della squadra di casa, presente in panchina, colpendolo involontariamente.

  Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato soltanto in relazione alla posizione del calciatore Antonio Perilli, tenuto conto che l’arbitro, nel proprio supplemento al rapporto di gara, ha precisato che il calciatore aveva colpito il Presidente della società Cansatessa in modo indiretto, avendo scagliato il pallone contro un muro, confermando, però, le proteste e gli insulti da bordo campo.

Quanto, invece, alla posizione del Rossi, deve rilevarsi che la versione dei fatti fornita dalla società ricorrente non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, onde la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, poiché congrua ed adeguata agli addebiti contestati.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Antonio Perilli a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.

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