COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 96 del 21/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSSIDENTE (1^ CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 79 DEL 24.02.2010, RELATIVE ALLA GARA POSSIDENTE – S.ANGELO DEL 21.02.2010.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società POSSIDENTE avverso le decisioni del G.S. così come pubblicate sul C.U. n. 79 del 24.02.2010 e relative alla gara del 21.02.2010 tra il Possidente e il S. Angelo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Ascoltato il D.G. il quale ha confermato gli episodi di violenza ai suoi danni da parte dei calciatori POSCA ADRIANO e POSSIDENTE ANDREA, entrambi squalificati fino al 31.03.2011, precisando che gli stessi gli rifilavano  alcuni calci alle gambe, colpendolo solo di striscio in quanto lo stesso riusciva a schivarli;

Considerato che lo stesso D.G. ha dichiarato che alcuni dirigenti del Possidente si sono prodigati a salvaguardare la sua incolumità, accompagnandolo fino agli spogliatoi, evitando, in tal modo, ulteriori problemi;

Ritenuto, in merito alla squalifica inflitta al calciatore POSSIDENTE Andrea, che, dall’esame della sua scheda personale, è stato evidenziato un comportamento disciplinare non consono all’attività agonistica, per essere stato colpito, nel corso degli anni, da svariati provvedimenti disciplinari similari al caso in esame;

Preso atto, altresì, in merito alla squalifica del calciatore POSCA Adriano, che non risultano comportamenti recidivi paragonabili alla fattispecie per cui è procedimento e che, anche in considerazione della sua giovane età, lo scopo delle sanzioni è quello di tendere alla rieducazione dei calciatori ai principi di lealtà sportiva;

Rilevato dagli atti e dalla disposta audizione che i dirigenti della società Possidente si sono prodigati fattivamente per la salvaguardia e la incolumità del D.G.;

Letti gli art. 19 e 21 del C.G.S.

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda alla società Possidente ad € 200.00;

·  riduce la squalifica inflitta al calciatore POSCA ADRIANO fino al 30.10.2010;

·  conferma la squalifica fino al 31.03.2011 del calciatore POSSIDENTE ANDREA;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo. 

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