COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Vobarno Camp. Prom.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Vobarno Camp. Prom. Gir. E
Gara Vobarno/Rivaltese del 21/03/2010
CU n. 38 del CRL datato 09/04/2010
La società VOBARNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DOSSO ADAMA per 5 GARE, lamentando che il tesserato non avrebbe pronunciato nei confronti dell’avversario alcun epiteto discriminatorio o razzista.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’epiteto pronunciato dal DOSSO nei confronti dell’avversario non può essere inteso in senso discriminatorio bensì solamente ingiurioso e, di conseguenza, meritevole di essere sanzionato per tale fattispecie. Di fatti, la frase pronunciata dal calciatore sanzionato, seppur meritevole di censura, viene generalmente pronunciata in senso offensivo o dispregiativo, ma non discriminatorio. A conferma di ciò, esaminato il referto dell’arbitro si evince che nella società RIVALTESE, durante la gara in oggetto, essendo presenti realmente giocatori di origine italiana e, pertanto, non è identificabile alcuna condotta che possa configurare una discriminazione per motivi di normalità nei confronti dell’avversario.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore DOSSO ADAMA a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.