COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 191 Stagione sportiva 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

191 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Cinigiano, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T.: ai calciatori Pieraccini Guido per cinque gare e Bernardini Jhonny e Alberizzi Alessandro per quattro gare; nonché avverso l'ammenda di Euro 500,00 e l'esito della gara Cinigiano - Montiano (C.U. n. 37 del 24/03/2010).

La Società Sportiva Dilettantesca Cinigiano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T.T. contestando le decisioni del G.S.T.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società meglio descritte in epigrafe, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputatosi, in data 14/03/2010 contro la società Montiano.

Il G.S.T., motivava così le proprie decisioni:

 Pieraccini Guido squalifica per cinque gare;

Espulso per somma di ammonizioni nell'abbandonare il terreno di giuoco si avvicinava ad un avversario che si trovava a terra dolorante tenendo comportamento violento verso quest'ultimo colpendolo con un calcio alla coscia dx.

Perdita della gara e squalifica dei giocatori Bernardini Jhonny e Alberizzi Alessandro per quattro gare;

Al 38' 2T, in seguito al provvedimento di espulsione di due calciatori appartenenti alle due squadre il n. 8 del Cinigiano sig. ALBERIZZI ALESSANDRO si scagliava prima contro il calciatore avversario espulso colpendolo con una spinta al petto e facendolo cadere e quindi teneva comportamento violento verso altro calciatore avversario colpendolo con un calcio alla gamba dx. Il fatto innescava uno stato di agitazione nei calciatori tra i quali veniva individuato dal DG il n.16 del Cinigiano, BERNARDINI JHONNY, il quale dopo aver spinto un calciatore avversario, al momento della notifica dell'espulsione offendeva il DG; nel contempo veniva notata la partecipazione attiva di alcuni giocatori del Cinigiano, non meglio identificati i quali tenevano toni aggressivi verso alcuni calciatori avversari i quali,senza reazione alcuna, cercavano di calmare gli avversari; interveniva fattivamente il Dirigente accompagnatore del Cinigiano sig. PERUGINI ALBERTO, ma così facendo era costretto a lasciare incustodito il cancello di ingresso al recinto di giuoco attraverso il quale 5 o 6 sostenitori del Cinigiano entravano sul terreno di giuoco stesso offendendo e minacciando gravemente il DG; in tale fase l'assistente del Cinigiano sig. ARMANNI RICCARDO proferendo frasi offensive cercava di colpire il DG con la bandierina non riuscendovi per il pronto intervento del predetto PERUGINI nonché del Capitano sig. ANGELINI DIEGO il quale si prodigava per tentare di riportare la calma tra i suoi compagni, non riuscendovi, tant'è che il DG, constatato lo stato complessivo delle cose nonché il clima che si era determinato ed al fine di salvaguardare sia l'incolumità dei calciatori ospitati che la propria, decideva di sospendere la gara. Dei provvedimenti che avrebbe assunto veniva informato dal DG il capitano della Società CINIGIANO.

Tutto ciò premesso vengono determinate, a carico della Società CINIGIANO e dei tesserati coinvolti, le sanzioni riportate nei rispettivi paragrafi e cioè Perdita della gara con il punteggio di 0-3; Ammenda alla Società; Squalifiche a tesserati.

Ammenda di Euro 500,00 alla società

Per non aver adeguatamente provveduto a presidiare il cancello d'ingresso al terreno di giuoco permettendo ad 5/6 sostenitori l'ingresso nell'area degli spogliatoi offendendo e minacciando gravemente il DG e così contribuendo ad accrescere il clima di tensione già esistente che ha determinato la sospensione della gara al 38' del 2T da parte del DG. La sanzione tiene conto del fattivo comportamento del DRA e del Capitano della Società

Nel reclamo la società pur non smentendo in toto i fatti precedentemente dedotti nella parte motiva della decisione del G.S.T. eccepisce:

·  quanto alla squalifica del calciatore Pieraccini che il gesto, pur definito deplorevole, non fosse di entità tale da provocare una qualsivoglia lesione all'avversario;

·  quanto al calciatore Alberizzi la Società conferma, come per il Pieraccini, la dinamica dei fatti addebitati rilevando che la descrizione fornita appare generica e non motiva adeguatamente la mancata notifica del provvedimento al giocatore anche in ragione del fatto che il gesto non si sarebbe caratterizzato da una particolare lesività;

·  quanto al calciatore Bernardini ritiene che nella spinta non fosse ravvisabile il gesto violento;

·  quanto all'ammenda la reclamante nega la presenza all'interno del recinto di giuoco di persone non autorizzate anche perchè il cancello sarebbe sempre rimasto chiuso con un lucchetto e attribuisce la scorretta segnalazione del D.G. al particolare momento di tensione che lo avrebbe indotto in errore sia sull'attribuzione delle frasi ingiuriose che sulla posizione degli autori delle medesime;

·  per quanto attiene infine all'esito della gara contesta la “generica valutazione di carenza di ordine pubblico” in ragione del fattivo comportamento sia del dirigente Perugini che del Capitano Angelini e la presenza di due carabinieri, i quali sarebbero sempre potuti intervenire, per primi e con giusta efficacia, qualora le condizioni reali e concrete lo avessero richiesto; la decisione della sospensione avrebbe preceduto la notifica dei provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori e non sarebbe conseguenza dei medesimi che, se assunti tempestivamente avrebbero scongiurato l'adozione di un provvedimento così afflittivo.

Per tali motivi la reclamante insiste per la riduzione delle squalifiche comminate l'annullamento o la riduzione della sanzione pecuniaria e la ripetizione della gara.

Il ricorso infondato e deve essere respinto.

La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dalla reclamante; il medesimo per nella risposta, non sembra condividere, in alcun modo, le argomentazioni difensive e conferma quanto dedotto nel primo rapporto.

L'arbitro ripercorre il reclamo e specifica ancor meglio le condotte violente perpetrate dai calciatori identificati in epigrafe da lui direttamente rilevate e specifica di aver correttamente evidenziato la presenza di persone non autorizzate all'interno del recinto che lo avrebbero aggredito verbalmente con frasi offensive e minacciose, più volte ripetute.

I due militari avrebbero poi sostato all'esterno del campo e il cancello non sarebbe stato dotato di alcun lucchetto di sicurezza.

Conferma infine che la pluralità di azioni aggressive compiute da molti giocatori (purtroppo anche non identificati) non poteva essere arginata dal corretto comportamento del dirigente e del capitano e pertanto il clima in campo era assolutamente incompatibile con la prosecuzione dell'incontro.

Pertanto le decisioni del G.S.T. e le relative sanzioni adottate appaiono adeguate e correttamente parametrate alla giurisprudenza sportiva consolidata.

p.q.m.

La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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