COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REG

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

173 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesciauzzanese e in proprio del Sig. Andreucci Luca avverso alla squalifica fino all'11/11/2011 inflitta dal G.S.T. all’allenatore (C.U. n. 51 dell'11/03/2010).

Con rituale e tempestivo gravame sia l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesciauzzanese sia, in proprio, il Sig. Domenico Andreucci adivano questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, a fine gara afferrava l'arbitro per il collo facendolo indietreggiare di circa 2 metri e facendolo urtare contro un muro provocandogli breve ma intenso dolore alla nuca.”.

Il reclamo si riferisce a quanto avvenuto durante la partita casalinga disputatasi in data 6/03/2010 contro la società Querceta.

Le parti impugnanti contestano in toto la dinamica dei fatti evidenziando l’atteggiamento ostile e scorretto del D.G. tenuto nel corso della fine della gara e, pur ammettendo una certa tensione tra l’arbitro e l’allenatore, sottolineano la totale ed assoluta inesistenza del gesto così per come descritto nel rapporto di gara.

Pur rammaricandosi delle limitazioni in punto di prova connesse al procedimento disciplinare sportivo la difesa eccepisce che la fede privilegiata riservata alle dichiarazioni arbitrali debba essere riferita esclusivamente a “questioni strettamente tecniche” e non su fatti estranei alla sfera calcistica.

A tal proposito deposita dichiarazioni testimoniali, di fatto assolutamente incompatibili con la dinamica riferita dall'arbitro, nelle quali si dà atto di alcune frasi scorrette ed ingiuriose rivolte dal D.G. nei confronti di un dirigente della Pesciauzzanese, frasi per le quali lo stesso D.G. si sarebbe successivamente scusato.

Di tale avvenimento la società dà contezza anche mediante una missiva diretta al Presidente del Comitato Regionale affinché il medesimo si attivi per i provvedimenti di competenza probabilmente invocando l'intervento della Procura Federale nell'approfondimento della vicenda.

Conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica irrogata considerata eccessiva sia per i fatti dedotti (anche in considerazione di un comportamento provocatorio tenuto dal D.G) sia per l'ineccepibile condotta assunta dall'allenatore nel corso degli anni..

All’udienza del giorno 9/04/2010 innanzi  alla Commissione Disciplinare Territoriale erano presenti in rappresentanza della società Pesciauzzanese il Presidente Giacomelli Mauro e l'allenatore Sig. Andreucci Luca.

Dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale l'allenatore preliminarmente depositava tre foto del luogo dove si sarebbe consumata la presunta aggressione per dimostrarne l'impossibilità dato che il posto è privo del muro indicato dal D.G. e la posizione dell'Andreucci, nell'angusto spazio nel quale si rappresenta sia avvenuta l'aggressione, avrebbe impedito in ogni caso l'arretramento per “due metri” descritto nel rapporto.

Insistendo sull’illogicità del comportamento riferito dal D.G. depositava inoltre copia di una decisione della stessa C.D.T. relativa alla passata stagione sportiva concernente fatti asseritamente simili e sanzionati in maniera largamente inferiore.

L’allenatore, rammentando i propri trascorsi nell’ambito del mondo calcistico refrattari a qualsiasi sanzione disciplinare, evidenziava ancora una volta l'inesistenza totale del gesto e comunque sottolineava l’eccessività della sanzione irrogata dal G.S.T..

La C.D.T. riteneva comunque opportuna la convocazione personale dell’arbitro che veniva ascoltato nel corso dell’udienza tenutasi in data 16 aprile 2010; il D.G., presa visione delle fotografie, dichiarava non essere quello il luogo ove si sarebbe verificata l'aggressione che invece sarebbe avvenuta appena dietro l'angolo.

Confermava inoltre di essere stato afferrato per il collo e violentemente sbattuto contro il muro fino al tempestivo intervento di un altro dirigente della società Pesciauzzanese anche se precisava che “Più che di un colpo secco si è trattato di una presa che mi ha accompagnato verso il muro facendomi sbattere la testa contro lo stesso. Preciso che la distanza era inferiore ai 2 metri descritti sul rapporto e che l'aggressore pronunciava le parole ivi contenute”.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sulle istanze di ammissione a prova testimoniale nonché sul possibile inserimento di dichiarazioni firmate questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo.

E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” con deposizioni scritte che consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo sotto forma di documenti in deroga alla disposizione generale.

Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tali deposizioni valore privilegiato (senza limitare in alcun modo il medesimo alle condizioni ipotizzate nel reclamo ex art. 35 C.G.S.), la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento anche al supplemento fornito.

Nello stesso si legge: “Confermo indire che a termine gara mentre mi apprestavo a rientrare nello spogliatoio, lo stesso Sig. Andreucci [...] mi afferrava per il collo con una mano in modo violento spingendomi e facendomi indietreggiare di circa 2 metri fino a farmi sbattere con forza contro il muro”.

Tale comportamento appare decisamente distante da quello ipotizzato nella delibera prodotta dalla difesa che limita il gesto violento ad una spinta senza conseguenze, conseguenze che invece l'arbitro lamenta nel caso di specie (breve ma intenso dolore). La differente stazza fisica dei due soggetti, la distanza anagrafica e i diversi ruoli contribuiscono a far ritenere che la misura della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia corretta anche sotto il profilo della quantificazione.

Mediante una minuziosa descrizione degli eventi il D.G., ripercorrendo di fatto le medesime argomentazioni inserite sia nel rapporto e nei suoi allegati che nel relativo supplemento arbitrale, conferma, punto per punto, tutte le censure mosse al comportamento dell’allenatore; in particolare vengono fugati i dubbi sull’effettiva condotta violenta dell'allenatore e, soprattutto, sulla volontarietà del gesto peraltro accompagnato da una frase minacciosa meglio dettagliata nel supplemento.

Pur ipotizzando (in quanto non dimostrato in atti) che l'arbitro possa aver tenuto un comportamento non consono appare evidente che la reazione scomposta, violenta e illegittima dell’allenatore esula completamente da qualsivoglia ambito sportivo e che la protesta associata non può in alcun modo giustificare la condotta illecita sopra descritta.

Occorre ricordare che il Andreucci rivestiva la carica d’allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità da parte di un allenatore, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica la squalifica comminata. 

La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto, anche in considerazione della evidente violenza del gesto, corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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