COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. LENDINARESE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –
Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara River Team Bottrighe - Lendinarese del 28/2/2010; Ammenda di €
55,00; Squalifica una giornata giocatore Destro Alessandro – Campionato di 2^ Categoria
L’U.S.D. Lendinarese ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicate nel Comunicato n. 56 del 17/3/2010, con le quali applicava i provvedimenti emarginati a seguito della
partecipazione del calciatore Destro Alessandro alla gara River Team Bottrighe - Lendinarese del 21/2/2010 in posizione
irregolare.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S.D. Lendinarese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito inoltre l’arbitro che ha diretto la gara Lendinarese-Cavarzere del 21/2/2010, il quale ha confermato, con riguardo a
detta gara, di aver chiaramente notificato il provvedimento di espulsione al calciatore Destro Alessandro mediante
esibizione a braccio alzato del cartellino rosso, senza alcuna possibilità di equivoco o di confusione, precisando altresì
che lo stesso calciatore, senza alcuna violenza fisica, aveva cercato di impedirgli di estrarlo;
ritenuto, conseguentemente, efficace e validamente notificato il provvedimento di espulsione dal campo del giocatore
Destro, avvenuto prima della sospensione della gara;
visto l’art. 19, comma 10 del C.G.S., secondo cui “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della
propria Società, é automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della
giustizia sportiva ...”
ritenuto che il calciatore Destro avrebbe dovuto scontare il provvedimento automatico della squalifica per una giornata a
suo carico in occasione della successiva gara in programma il 24/2/2010 (recupero dell’incontro Lendinarese-
Frassinelle);
considerata, conseguentemente, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del calciatore Destro Alessandro
alla gara River Team Bottrighe – Lendinarese del 28/2/2010
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Lendinarese;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’U.S. Lendinarese (ex art. 17/5 del C.G.S.) e
omologare l’incontro, oggi preso in esame c.s. : River Team Bottrighe – Lendinarese 3 – 0;
• di confermare la sanzione della squalifica per una giornata giocatore assunta a carico del calciatore Destro
Alessandro con Comunicato n. 56 del 17/3/10;
• di confermare la sanzione della ammenda di € 55,00 a carico della Società;
• di introitare la tassa reclamo versata.