F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all.Marco DE NOBILI  / A.S.D. SANVITESE ( 67/90 ) ARBITRIi:sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA L’allenatore di Base De Nobili Marco,in

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all.Marco DE NOBILI  / A.S.D. SANVITESE

( 67/90 )

ARBITRIi:sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

L’allenatore di Base De Nobili Marco,in data 19 ottobre 2009, si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Sanvitese di €.4.200,00 relativi al pagamento delle ultime 6 rate stabilite nel contratto oltre ad €.4.000,00 quale rimborso delle spese per viaggi sostenuti del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi tra residenza dell’allenatore ed il campo di giuoco.

La società A.S.D. Sanvitese invitata dal Segretario del Collegio in data 14 dicembre 2009 a presentare le proprie controdeduzioni risponde comunicando che avendo la A.S.D. Sanvitese rinnovato i propri organi sociali la nuova dirigenza si era trovata in difficoltà nella gestione delle pendenze arretrate lasciate dalla precedente gestione ma che tuttavia poteva confermare l’esistenza di un documento di accordo economico stipulato con l’allenatore.Osservava tuttavia che il premio di tesseramento concordato era omnicomprensivo di qualsiasi altra spesa.

A conferma di ciò il fatto che le ricevute firmate dal tecnico all’atto dei pagamenti avuti,e da lui stesso confermati, riportano la dicitura: compensi elargiti come rimborsi forfetari, premi e compensi sportivi. A parere della vecchia dirigenza,consultata per chiarificazione,  tale dicitura dimostra che l’accordo con il tecnico era stato concordato per una somma omnicomprensiva di qualsiasi altra spesa o rimborso.

Alle controdeduzioni la società allega copia del contratto e 3 ricevute di compensi da €.700,00 cadauno versati al De Nobili nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2008.

Con comunicazione del 4 gennaio 2010 il ricorrente De Nobili Marco  replica alle controdeduzioni della A.S.D. Sanvitese confermando tutto quanto richiesto nel ricorso.

In particolar modo evidenzia la serietà del suo operato nel sobbarcarsi le spese dei viaggi per la durata di tutto il campionato senza ricevere alcun rimborso dalla società la quale, per contro, onorava solo in parte quanto pattuito nel contratto.

 Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Pur riconoscendo legittime le richieste del tecnico De Nobili in merito all’accordo economico stipulato con la società A.S.D. Sanvitese, il Collegio non può accordare per intero la cifra richiesta in quanto superiore ai massimali stabiliti dagli accordi LND-AIAC  che prevede per la categoria Juniores Nazionali una cifra massima di €.3.000,00. nell’adempimento delle sue funzioni di allenatore.

Chiede anche gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Allega al ricorso copia dell’accordo economico(come accertato da questo Collegio,regolarmente depositato) nel quale si conviene che la società nell’affidare al De Nobili la conduzione della squadra Juniores Nazionale gli riconosce un premio di tesseramento di €.7.000,00 da pagarsi in 10 rate da €.700,00 cadauna alla scadenza di ogni mese da agosto 2008  a maggio 2009. Il contratto prevede anche un rimborso spese limitato ad un quinto

Per tale motivo al tecnico deve essere riconosciuta solamente la somma di €.200,00 poiché altri €.2.800,00 gli erano già stati versati,come dichiarato dal medesimo,a pagamento delle prime 4 rate del contratto.

Per quanto riguarda il rimborso spese il Collegio giudica non accettabili le osservazioni della società in merito alla richiesta di considerare il premio di tesseramento omnicomprensivo di ogni altra spesa perché sul contratto è esplicitamente riportata tale voce al punto 2b.

Inoltre rileva il fatto che le ricevute presentate dalla società, e firmate dal tecnico, giudicate omnicomprensive di compensi e rimborsi riportano la dicitura” compensi rilasciati in qualità di calciatore”. Per tali motivi ritiene di accogliere quanto richiesto dal De Nobili per le spese di viaggio sostenute.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente  il ricorso e obbliga la società A.S.D. Sanvitese al pagamento a favore dell’allenatore De Nobili Marco della somma di € 200,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 30,00 per interessi equitativamente determinati e di €.4.000,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per un totale complessivo di € 4.230,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti stabilito nel loro accordo economico massimali superiori a quanto previsto dalle norme.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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