F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Mauro CASALICCHIO / VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l.   ( 68/90 ) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Domenico CARRETTA Con raccomandata a.r.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all. Mauro CASALICCHIO / VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l.

  ( 68/90 )

ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Domenico CARRETTA

Con raccomandata a.r. del 19 ottobre 2009 l’allenatore dilettante Sig. Mauro Casalicchio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Valleverde Riccione F.C. s.r.l. nella stagione sportiva 2008/2009 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza Emiliano Romagnolo.

Nel ricorso il Sig. Mauro Casalicchio precisa che, con regolare scrittura privata del 1° agosto 2008, la suddetta Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in dieci rate di € 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuna alla fine di ogni mese a decorrere da quello di agosto 2008 fino a quello di maggio 2009.

Con il reclamo in esame il Sig. Mauro Casalicchio lamenta il mancato pagamento di € 4.100,00 (quattromilacento/00), chiedendo conseguentemente a questo Collegio Arbitrale di condannare la Società al pagamento del suddetto importo.

Provvedeva altresì a depositare la copia del contratto e la ricevuta della raccomandata a.r. del 19 ottobre 2009 spedita alla Società.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato il mancato deposito dell’accordo economico peraltro non obbligatorio.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Società Valleverde Riccione F.C. s.r.l. nulla ha contro dedotto - sebbene regolarmente invitata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale a formulare le proprie considerazioni con raccomandata a.r. del 14 dicembre 2009, restituita il 20 gennaio 2010 per compiuta giacenza,-ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

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P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’obbligo della VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. a corrispondere al Sig. Mauro CASALICCHIO la somma totale di € 4.100,00 (quattromilacento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009.

Non vengono calcolati e liquidati gli interessi legali, in quanto non richiesti nel ricorso introduttivo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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