F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all.Roberto ENNAS /  A.S.D.TORRES CALCIO ( 70/90 ) ARBITRIi:sigg.  Vittorio RUSSIANO e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 25 ottobre 2009 l

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all.Roberto ENNAS /  A.S.D.TORRES CALCIO

( 70/90 )

ARBITRIi:sigg.  Vittorio RUSSIANO e Andrea FRANCHINI

Con ricorso del 25 ottobre 2009 l’allenatore di terza categoria Ennas Roberto si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S.D.Torres Calcio, partecipante al campionato di Promozione regionale Sardegna, la somma di €.6.000,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 18 settembre 2008, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria

A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società A.S.D.Torres Calcio e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Sardegna.

Nel contratto la società si impegna ad assumere per la stagione 2008/2009 il tecnico Ennas Roberto  in qualità di allenatore responsabile della prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento annuale di € 9.000,00.

La Segreteria del Collegio in data 14 dicembre 2009 provvede a trasmettere alla società interessata  l’invito ad esporre, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni in merito a quanto esposto dal ricorrente, ed a quest’ultimo le proprie osservazioni al ricevimento delle eventuali controdeduzioni.

In data 23 dicembre 2009 la A.S.D.Torres Calcio scrive al Collegio Arbitrale contestando le richieste del tecnico.Asserisce di aver già versato al medesimo la cifra di €.7.000,00 e precisamente:

€.1.500,00 con assegno Carige in data 10 ottobre 2008

€.1.500,00 con assegno Carige in data 17 dicembre 2008 

€.2.000,00 in contanti in data 1 aprile 2009

€.2.000,00 con assegno Banco di Sardegna in data 31 luglio 2009 a firma del presidente

A conferma di quanto esposto allega alle controdeduzioni fotocopie dei 2 assegni Carige da €.1.500,00 cadauno con rispettive ricevute di pagamento per prestazione sportiva firmata dal tecnico ed una identica ricevuta,sempre firmata dal tecnico,per €.2.000,00 datata 4 aprile 2009 corrispondente alla cifra versata in contanti. Per quanto riguarda l’assegno del 31 luglio di €.2.000,00 si ripromette di inviarne la fotocopia in tempi successivi. 

Dichiara pertanto che i rimborsi pagati all’allenatore ammontano ad €.7.000,00 e che per la differenza rispetto a quanto concordato nel contratto, ammontante a €.2.000,00,  la società ha già preparato un assegno di pari importo a lui intestato, pronto per essere ritirato. 

Alle controdeduzioni della società, con raccomandata del 30 dicembre, risponde l’allenatore precisando che la somma di €.2.000,00 ricevuta in contanti il 1 aprile e quella di €.2.000,00 consegnata con assegno del Banco di Sardegna il 31 luglio fanno parte del premio personale extra contratto pattuito con il presidente per meriti di classifica raggiunti e quindi non devono essere considerate parte del premio di tesseramento.

A dimostrazione di quanto sopracitato il fatto che l’assegno del Banco di Sardegna è stato tratto dal conto personale del presidente senza  alcuna ricevuta firmata dal beneficiario.

Comunica inoltre di aver ricevuto in data 24 dicembre 2009 un ulteriore assegno del Banco di Sardegna di €.2.000,00 anche questo prelevato dal conto corrente personale del presidente.

Termina criticando il comportamento sleale della società e confermando le richieste presentate nel ricorso chiede di essere sentito se necessario.

Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

La società nelle sue controdeduzioni presenta un quadro completo dei pagamenti fatti al tecnico, versati sia per contanti che con assegni, che l’allenatore stesso non smentisce di aver ricevuto ma ne contesta unicamente la motivazione in quanto parte di essi, a suo parere,devono essere considerati come premio extra per risultati sportivi acquisiti. Tale richiesta non può ritenersi giustificata poiché frutto di un accordo privato e verbale che il Collegio Arbitrale non può accogliere.

Per quanto riguarda gli assegni a lui consegnati, per il fatto di essere tratti dal conto corrente privato del presidente, non pregiudica il motivo che non debbano essere riconducibili al pagamento delle sue prestazioni di allenatore.

  P.Q.M.

Per le motivazioni sopra citate il Collegio Arbitrale  respinge il ricorso dell’allenatore Ennas Roberto. La presente delibera è inappellabile.

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