F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010 (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NEDO ADAMI (Delegato della FIGC per l’Isola d’Elba e componente della Consulta Regionale del C.R. Toscana) (n
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77 del 15.04.2010
(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NEDO ADAMI (Delegato della FIGC per l’Isola d’Elba e componente della Consulta Regionale del C.R. Toscana) (nota n. 5653/654pf09-10/SP del 10.3.2010).
Con atto del 10 marzo 2010 la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Nedo Adami Delegato della FIGC per l’Isola d’Elba e componente della Consulta Regionale del CR Toscana per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del CGS per avere rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro Gianluca Ciumei. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha trasmesso alla Procura Federale il referto arbitrale della gara Audace Isola D’Elba–Sorgenti Labrone del Campionato della categoria Giovanissimi B Provinciali disputatasi il 22 novembre 2009 redatto dall’arbitro Gianluca Ciummei che riferiva che, in occasione del pareggio ottenuto dalla squadra Sorgenti Labrone al 27° del secondo tempo, aveva ricevuto degli insulti da parte dell’Adami che lo aveva apostrofato con le espressioni: “sei solo un protagonista, sei il solito, vergognati, li hai fatti pareggiare”. Il deferito nei termini ha depositato una memoria difensiva proclamando la propria estraneità ai fatti contestati e ipotizzando che l’arbitro abbia sentito pronunciare qualche frase ingiuriosa nei suoi riguardi da persone che si trovavano vicino allo stesso Adami. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione per la durata di mesi tre e dell’ammenda di € 500,00, e il difensore dell’Adami che ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito. Le indagini svolte dal Procuratore Federale consentono di ritenere provata la responsabilità del deferito. L’arbitro Gianluca Ciumei ha confermato integralmente innanzi al collaboratore della Procura quanto riferito nel referto arbitrale relativo alla gara Audace Isola D’Elba – Sorgenti Labrone del 22 novembre 2009, precisando che l’Adami si portò a ridosso del campo di gioco, vicino alla recinzione del campo al fine di poter essere quanto più vicino possibile al campo ove operava l’arbitro insultandolo fino al termine della gara rivolgendogli le espressioni: “Testa di cazzo”, “Sei vergognoso”, “Ti fanno ancora arbitrare”, “Li hai fatti pareggiare! Sei contento?” precisando che l’Adami lo aveva seguito lungo la recinzione del campo in modo da essere più vicino possibile all’arbitro per consentirgli di ascoltare gli insulti a lui rivolti. Con nota aggiuntiva acquisita dal medesimo collaboratore della Procura il Ciummei ha riferito che accanto all’Adami vi erano solo altri tre spettatori, che la distanza dell’Adami dal terreno di gioco era di soli quattro metri circa, che la tribuna ove si trovavano gli altri spettatori è situata ad un’altezza di circa quattro metri da terra. Tali circostanze rendono credibile, anche in virtù del valore probatorio attribuito al rapporto del direttore di gara dall’art. 35 comma 1.1 CGS, quanto riferito dall’arbitro Ciummei sia in ordine alla percezione degli insulti in questione, sia in ordine alla individuazione della provenienza degli stessi. Le circostanze riferite dall’Adami nella memoria difensiva depositata il 9 aprile 2010 appaiono irrilevanti: sia la dedotta difficoltà di pronuncia a causa di una malferma protesi dentaria mobile, sia gli ostacoli posti lungo la recinzione, sia la presenza di altri spettatori che potrebbero avere profferito altre analoghe espressioni ingiuriose, non sono affatto incompatibili con il fatto contestato e sono quindi irrilevanti. Lo stesso Adami, d’altra parte, ha comunque ammesso alcune circostanze compatibili con il fatto contestatogli e che confermano la sua credibilità, quali la sua vicinanza al terreno di gioco e il profferimento di espressioni ingiuriose all’arbitro sia pure riferite ad altri. Il comportamento dell’Adami qualificato dal contenuto offensivo delle espressioni pronunciate costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva stabiliti dall’art. 1 comma CGS. In relazione alla qualifica rivestita dal deferito, ed al rilievo dell’infrazione commessa si ritiene di determinare la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi due
P.Q.M. Infligge al sig. Nedo Adami la sanzione della inibizione di mesi 2 (due).
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