F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010  1) RICORSO DEL SIG. PANZARINO EUSTACHIO FRANCESCO, ESE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile  2010 

1) RICORSO DEL SIG. PANZARINO EUSTACHIO FRANCESCO, ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL CALCIATORE PANZARINO EUSTACHIO ERIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA “D. BERRETTI” NOICATTARO/CATANZARO DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/TB del 17.2.2010)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, premesso:

il calciatore Panzarino Eustachio Francesco ha fondato le sue richieste di revoca o riduzione del provvedimento disciplinare della squalifica per cinque gare, emesso dal Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, (Com. Uff. n. 93 del 17 febbraio 2010 ) nei propri confronti, sostenendo che l’episodio, di cui al reclamo,è avvenuto durante un’azione di gioco e non a gioco fermo smentendo, dunque,la ricostruzione fatta dal Direttore di Gara nel proprio rapporto tanto da chiedere alla Corte un supplemento di referto da parte dell’arbitro. Tanto premesso, la Corte osserva: il comportamento tenuto dal reclamante, dal quale scaturiva il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risulta incontrovertibilmente provato dai documenti ufficiali di gara e non necessita, dunque, di ulteriore supplemento di rapporto come richiesto. Pertanto le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione assunta dal Giudice di prime cure, in quanto per un verso contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e sotto altro profilo si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. non consente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Panzarino Eustachio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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