F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010
3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DELL’A.C. ISOLA LIRI S.R.L., PER RISPONDERE, SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CASSINO DEL 20.9.2009, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 3 C.G.S., – NOTA 4076/315PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)
Con rituale ricorso il Procuratore Federale ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010, notificata il 24 successivo) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato inammissibile il deferimento e, di conseguenza, il non logo a procedere nei confronti della A.C. Isola Liri per violazione dell'art. 11, commi 1 – 3, C.G.S.. Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erronea applicazione delle norme di attribuzione della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva e la interpretazione delle norme di cui all'art. 35 C.G..S., concludendo: 1) in via principale, per l'annullamento della decisione gravata, la conseguente declaratoria di ammissibilità del deferimento e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito; 2) in subordine, previo annullamento della decisione impugnata e previo riconoscimento dell'addebito formulato, per l'irrogazione delle sanzioni già richieste in prime cure, ovvero quelle ritenute di giustizia. Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla C.G..F. - 2a Sezione Giudicante, sono comparsi: il Procuratore Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi scritti, ed il difensore della società A.C. Isola Liri, il quale ha concluso per il rigetto. Ciò premesso, osserva questa C.G.S. che il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le competenze degli organi di Giustizia Sportiva sono, infatti, ampiamente delineate dagli artt. 29 – 30 – 31 C.G.S. e, di conseguenza, le Commissioni Disciplinari hanno assoluta competenza a decidere su comportamenti antidisciplinari da chiunque commessi in occasione di tutte le competizioni e campionati organizzati dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 C.G.S.. Nel caso di specie era accaduto che nell'intervallo della gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009, nella curva destinata agli “Ultras” della squadra ospitante, era stato esposto per la limitata durata di circa tre minuti, uno striscione recante una scritta razzista e di contenuto discriminatorio. In seguito a ciò, la Procura Federale, acquisita una nota informativa del Commissariato di P.S. Di Cassino, aveva proceduto al relativo deferimento con il supporto anche di documentazione fotografica estrapolata da riprese audiovisive, a ciò legittimata dal combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 15, dello Statuto Federale e 32, comma 9, C.G.S., che non prevedono limitazione alcuna alla attività inquirente o requirente circa fatti avvenuti in occasione delle gare. Con la conseguenza che la competenza della Commissione Disciplinare a decidere su violazioni oggetto di deferimento dal parte della Procura Federale viene radicata dal disposto di cui all'art. 32, comma 7, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, commina, alla società Isola Liri, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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