COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEF
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Salvo Francesco (Presidente A.S.D. San Focà Calcio )
Società A.S.D. San Focà Calcio (Sr )
Procedimento 258/A1
Considerato che la Procura Federale con nota 143 pf 09-10 GS/reg del 10 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 2 A/4 lettera f ) Comunicato Ufficiale n°1 LND nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 30 Marzo 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere “responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Salvo Francesco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. San Focà Calcio l’ammenda di €500,00 (cinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva dove, rivolgendosi direttamente al Presidente di questo Comitato Regionale Sicilia, si lamenta per la circostanza contestata, giustificandosi, a suo dire, per le particolari situazioni economiche ed organizzative in cui versano parecchie società isolane, e, pire riconoscendo il contestato obbligo regolamentare, dopo una disamina del proprio operato e della propria condotta osservata, si rimette al giudizio conseguente al deferimento “de quo” – ciò posto, rilevato, si
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Salvo Francesco (Presidente A.S.D. San Focà Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. San Focà Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.