COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

195 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della società A.S. Verag Prato Est partecipante al Campionato di Calcio a 5 serie C2 girone A, avverso la seguente decisione del G.S. Regionale contenuta del C.U. n.57 C.R.T. del 2/4/2010:

“Reclamo Dell'a.S. Verag Prato Est Avis Avverso Regolarita' Gara A.S. Verag Prato Est Avis/A.S.D. Montecalvoli Calcio A 5 Del 19.3.2010(3-5).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 25.3.2010;

-propone reclamo l'A.S. Verag Prato Est Avis per errore tecnico commesso dal

Direttore di gara.

Il reclamo va dichiarato inammissibile. L'art. 29.3 C.G.S. stabilisce che i

Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarita' delle gare, con

esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare

adottate dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalita'

tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La

conseguenza e' che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono

formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha

il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole; a

meno che l'arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver

compiuto un errore tecnico. Nel caso in esame l'arbitro non ha ammesso un

proprio errore tecnico, per cui il G.S.T. deve dichiarare inammissibile il

reclamo come sopra proposto dall'A.S. Verag Prato Est Avis di Prato ed ordina

addebitarsi la relativa tassa.”

La reclamante, preso atto del provvedimento del G.S. chiede alla C.D. che si esprima circa l’ammissibilità del proprio gravame.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

La decisione del G.S. appare assolutamente condivisibile in quanto non è permesso agl’Organi della Giustizia Sportiva di intervenire su fatti di natura tecnica o disciplinare adottati dall’arbitro a meno che questo non ammetta l’errore.

Lo stesso, peraltro, nel supplemento di rapporto che la C.D. gli ha richiesto, ha confermato la perfetta regolarità delle decisioni adottare e quindi della gara.

Il reclamo in esame deve essere comunque censurato con l’inammissibilità, per carenza assoluta del petitum. Infatti, la società reclamante, ha chiesto unicamente la non convalida del risultato, senza altro chiedere in ordine alle proprie pretese.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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