COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 65 del 03/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCUR

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 65 del 03/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

31/P -  stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati:

Giomarelli Daniele - Guerrieri Mirko – Vagnoli Luca, calciatori;

Prosperi Simone, dirigente della A.S.D. Marciano,

per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S..

In conseguenza di quanto sopra è deferita anche la Società A.S.D. Marciano a titolo di responsabilità oggettiva, quale indicata dall’art. 4. comma 2 del C.G.S., in conseguenza delle violazioni contestate a suoi tesserati-

A seguito dell’atto di deferimento n. 65648/129, emesso dalla Procura Federale in data 9 aprile 2010, questa Commissione ha provveduto a notificare alle parti interessate, nei modi previsti, la comunicazione che la trattazione sarebbe avvenuta in data odierna.

Risultano essere presenti:

-  per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto;

-  per i soggetti deferiti:i calciatori Giomarelli, Guerrieri e Vagnoli, il dirigente Prosperi Simone, tutti assistiti dall’Avvocato Roberto Turchini del Foro di Arezzo, il quale assiste anche la A.S.D. Marciano che qui interviene nella persona del vice Presidente, Sig Giulio Consoli, risultando il Presidente pro tempore inibito.

Dopo un tentativo di conciliazione tra le parti, non andato a buon fine, il Presidente del Collegio introduce il dibattimento indicando che il provvedimento della Procura Federale ha avuto origine da un esposto, anonimo, ricevuto tramite il C.R.T., con il quale veniva indicato che la A.S.D. Marciano ha utilizzato, per un numero di gare notevole, complessivamente sedici, i calciatori sopra deferiti non in possesso di tesseramento.

Avviate le necessarie indagini, l’Ufficio della Procura ha constatato che l’esposto, ancorché anonimo, ha trovato piena ed integrale conferma negli atti ufficiali, riportati nel fascicolo qui trasmesso, per cui ha disposto il deferimento.

La A.S.D. Marciano ha prodotto memoria a difesa, già direttamente portata a conoscenza della Procura Federale, che si conclude con la richiesta di applicazione dell’art. 23, tenuto conto anche del disposto del successivo art. 24, del C.G.S..

Il rappresentante della Procura Federale, invitato ad esporre le tesi e le conclusioni del deferimento, afferma che i fatti non sono in alcun modo contestabili risultando, dagli atti depositati presso il C.R.T., che la partecipazione dei calciatori deferiti alle gare indicate è avvenuta in posizione di tesseramento irregolare come, del resto, ammesso dalla stessa Società con la memoria.

Altrettanto sanzionabile è il comportamento del dirigente Prosperi che, sottoscrivendo le singole liste di gara, ha attestato la legittima partecipazione per ciascun calciatore, assumendo in proprio la responsabilità della dichiarazione.

Richiamato il contenuto della memoria a difesa, precisa che la posizione della Procura tiene conto, soprattutto, del problema della tutela del terzo riferendosi con ciò all’alto numero di gare cui i calciatori in posizione irregolare hanno partecipato venendo in pratica ad inficiare il regolare svolgimento del campionato (CAF, 199/2000, C.U. n. 12/c, citata dalla difesa). Ricorda come nell’ambito della disciplina sportiva non esiste alcuna differenziazione tra colpa e dolo e ritiene inefficace il richiamo all’art. 24 del C.G.S in considerazione che la Società non ha posto in essere quella attività di collaborazione che la norma richiede.

Da quanto sopra accertato emerge la responsabilità di carattere oggettivo della Società.

In riferimento alla posizione del dirigente Prosperi, precisa ancora la Procura, che, a norma dell’art. 61 delle N.O.I.F., al dirigente accompagnatore compete l’accertamento, “quale filtro ulteriore”, della regolarità della partecipazione dei calciatori alle gare.

Né possono sottrarsi alla loro responsabilità i calciatori che, essendo tenuti alla conoscenza delle norme regolamentari, avrebbero comunque dovuto accertarsi di essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare.

In riferimento al richiamo, effettuato dalla difesa, alla sentenza della C.D.N. relativa alla Società Lajatico, precisa che si tratta di fattispecie diverse.

Chiede quindi applicarsi le seguenti sanzioni:

-  al calciatore Giomarelli Daniele, anni due di squalifica,

-  al calciatore Guerrieri Mirko, anni due di squalifica;

-  al calciatore Vagnoli Luca, anni due di squalifica;

-  al dirigente della A.S.D. Marciano Prosperi Simone, la inibizione per mesi diciotto;

-  alla Società A.S.D. Marciano la penalizzazione di dodici punti in classifica nonché l’ammenda di € 2.000,00 (duemila).

L’Avvocato Turchini, intervenendo in difesa di tutti i soggetti deferiti, si riporta al contenuto della memoria depositata così integrandola.

Nessuna responsabilità può essere attribuita ai calciatori dato che essi, militanti da vari anni nella squadra del Marciano, hanno come sempre depositato presso la Società, in applicazione dell’art. 39 NOIF, le richieste di tesseramento e che solo per un mero disguido esse non sono state inoltrate al C.R.T..

Pertanto. se esiste una responsabilità. essa è da attribuire alla Società alla quale peraltro deve essere riconosciuta la “buona fede” in considerazione che il comportamento contestato non ha arrecato alcun danno, per cui il grado di colpa non può che essere modesto. Insiste nella applicazione dell’art. 133 c.p. dovendosi riconoscere in ogni caso le attenuanti previste dall’art. 24 del C.G.S..

Richiama i positivi comportamenti sportivi della Società nel quarantennio di appartenenza alla F.I.G.C.

Passando all’esame della posizione dei soggetti deferiti ammette che, per quanto riguarda il dirigente Prosperi, sia applicabile l’art. 61 delle N.O.I.F. ma che la sua eventuale responsabilità sia da ricollegare all’errore commesso dalla Società.

La posizione dei calciatori appare, a suo dire, diversa: ad essi, una volta che depositano la richiesta di tesseramento secondo quanto statuito dall’art. 39 delle NOIF, non è richiesto alcun controllo sulla successiva attivazione della società.

Precisa, infine, che a carico di nessuno di essi esiste alcun precedente specifico.

Deposita una sentenza della C.A.F. (stagione 1999/2000) che ritiene favorevole alle tesi difensive.

L’Avvocato Turchini conclude il proprio intervento chiedendo:

-  per la Società, il minimo delle sanzioni previste in applicazione del disposto dell’art. 24 del C.G.S.;

-  per il dirigente Prosperi il minimo della sanzione applicabile.

-  il proscioglimento dei calciatori, stante la loro assoluta mancanza di responsabilità e, comunque, anche per essi l’applicazione del minimo delle sanzioni, ovvero nella misura prevista dal 4 comma dell’art. 10.

In pronta replica l’Avvocato Stefanini evidenzia come tale ultima specifica richiesta non possa essere accolta comminando la norma richiamata l’inibizione, sanzione che non è riferibile a calciatori.

Il Vicepresidente Consoli dichiara che la Società non aveva alcun interesse a non inoltrare le richieste di tesseramento dato che, in caso di incidente occorso ad un calciatore che si trova in posizione di tesseramento irregolare, su di essa sarebbe ricaduta la responsabilità civile.

Il calciatore Giomarelli ricorda di essere stato tesserato, come gli altri deferiti, per numerosi anni per conto della Società Marciano e che ogni anno il tesseramento era regolarmente avvenuto.

Concluso il dibattimento la C.D. riunita in Camera di Consiglio si riserva ogni decisione. In data 3 maggio la C.D., sciogliendo la riserva,delibera quanto segue.

Società

La Società ammette il fatto, pur invocando la buona fede, con l’attribuire il mancato invio delle richieste di tesseramento a mera dimenticanza del dirigente addetto; l’errore è stato rilevato solo al momento in cui ha ricevuto dal C.R.T. il documento annuale relativo allo svincolo dei calciatori.

Chiede di conseguenza la applicazione dell’art. 133 c.p. nonché dell’art. 24 del C.G.S. in tema di attenuazione della sanzione.

In ordine a tale richiesta la C.D. rileva che il richiamo all’art. 133 c.p. è del tutto inconferente dato che i provvedimenti disciplinari nell’ambito Federale trovano collocazione unicamente tra le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Inoltre nell’ambito dell’ordinamento disciplinare della F.I.G.C. non esiste alcuna differenza fra colpa e dolo per cui è provata la responsabilità della Società

Anche l’applicazione dell’art. 24 non può trovare ingresso stante che non si rileva nel comportamento della Società alcun carattere di fattiva collaborazione, essendo i fatti emersi unicamente dagli atti ufficiali in possesso del C.R.T..

Né può essere di ausilio alla tesi difensiva l’avere operato il tesseramento immediatamente dopo essere venuti a conoscenza dell’errore.

Dall’esame della documentazione risulta che la responsabilità della società è ulteriormente aggravata dall’avere consensualmente disposto lo svincolo del calciatore Vagnoli al termine della stagione 2008/2009 (vedasi ratifica del C.R.T.) mentre per i calciatori Guerrieri e Giomarelli lo svincolo è avvenuto per scadenza di contratto. E’ impossibile quindi che la società non fosse a conoscenza dell’avvenuto svincolo, con la conseguente necessità di un nuovo tesseramento annuale.

Il comportamento della società determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla lettera g), comma 1, dell’art. 18 del C.G.S. la quale dispone applicarsi ai casi di specie “ la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Considerato che le gare cui hanno partecipato calciatori in posizione irregolare sono state sedici, la sanzione minima corrisponde a sedici punti di penalizzazione che la C.D. ritiene doversi applicare alla prossima stagione (2010/2011), ai fini di una reale afflittività ed anche in considerazione della attuale posizione della squadra nella classifica del campionato in corso. Inoltre il Collegio rileva che la tesi difensiva della società è palesemente insostenibile con particolare riferimento alla posizione del Giomarelli il quale ha presentato la richiesta di tesseramento presso altra società in data 10 dicembre 2009, pertanto ritiene applicabile la sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 3.000,00 (tremila).

Calciatori

Questa la posizione dei calciatori:

§  Giomarelli  Daniele: risulta tesserato per la Società Marciano della Chiana dal giorno 8 settembre 2008 fino al giorno 1 luglio 2009, data di svincolo per scadenza di contratto. Non risulta più tesserato per alcuna società fino alla data del 10/12/2009, giorno nel quale viene tesserato per la Società Foiano della Chiana. Disputa quindi le gare comprese tra il 13 settembre ed il 15 novembre 2009 per la A.S.D. Marciano in assenza di qualsiasi tesseramento.

§  Guerrieri Mirko: tesserato per l’A.S.D. Marciano in data 7 settembre 2006, viene svincolato per scadenza di contratto in data 1 luglio 2007. E’ tesserato ancora per il Marciano a partire dal 27 novembre 2009 Società per la quale, quindi, ha partecipato alle gare comprese tra il 13 settembre e il 22 novembre 2009 in assenza di tesseramento.

§  Vagnoli Luca: viene tesserato per l’A.S.D. Marciano in data 6 settembre  2007 venendone svincolato per accordo (ex art. 108 N.O.I.F.) in data 1 luglio 2009. Dopo tale data e fino al 23 dicembre 2009, data di ulteriore tesseramento per l’A.S.D. Marciano, ha disputato 12 gare in detta squadra in posizione irregolare. A tal proposito si precisa che in data 6 ottobre 2008 il Presidente della Società e il calciatore sottoscrivevano congiuntamente, con decorrenza dalla data del termine della stagione 2008/2009, la richiesta di svincolo. Tale richiesta, con decorrenza dal 1 luglio dell’anno 2009, risulta tempestivamente ratificata dal C.R.T. che ne ha fatto oggetto di specifica comunicazione alle parti interessate in data 7 aprile 2009.

Anche il comportamento dei calciatori è, quindi, oggetto di sanzione. Non è, infatti, accoglibile la richiesta della difesa relativa al loro proscioglimento basata sulla convinzione che il loro compito si esaurisca con il deposito della richiesta di tesseramento presso la sede sociale, dovendo ciascun tesserato essere a conoscenza delle norme che regolano la sua attività e assicurasi della loro piena osservanza.

Altrettanto inaccoglibile è la richiesta che la sanzione venga determinata ai sensi del quarto comma dell’art. 10 del C.G.S., dato che esso si riferisce alla “inibizione”, sanzione non riferibile ai calciatori essendo essi colpiti unicamente dalla sanzione della “squalifica”.

In conclusione la responsabilità dei calciatori risiede nel non essersi accertati della regolarità della loro posizione, soprattutto in presenza della procedura di svincolo attuata, non esistendo peraltro alcuna prova certa di un tempestivo deposito della richiesta di tesseramento presso la società. Tuttavia la loro responsabilità è attenuata rispetto a quella della Società per cui le sanzioni richieste dalla Procura Federale devono essere riviste sotto il profilo dell’entità. A tal fine, considerati i propri precedenti esistenti in materia, la C.D. infligge al calciatore Daniele Giomarelli la squalifica per nove giornate di gara, al calciatore Mirko Guerrieri la squalifica per undici gare, al calciatore Luca Vagnoli la squalifica per dodici gare.

Dirigente

La posizione del Prosperi è chiara sol che si esamini il disposto dell’art. 61 delle N.O.I.F il quale sancisce che la sottoscrizione della lista di gara da parte del dirigente accompagnatore attesta, sotto la responsabilità di costui e della società, la regolarità del tesseramento dei calciatori che vi prendono parte.

La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua.

P  .  Q  .  M  .

la C.D. in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:

Ø  al calciatore Giomarelli Daniele la squalifica per nove giornate di gara;

Ø  al calciatore Guerrieri Mirko la squalifica per undici giornate di gara;

Ø  al calciatore Vagnoli Luca la squalifica per dodici giornate di gara;

Ø  al dirigente Prosperi Simone la inibizione per mesi diciotto;

Ø  alla Società A.S.D. Marciano sedici punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del campionato 2010/2011 e l’ammenda di euro 3.000,00 (tremila).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it