COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale d
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
nei confronti di :
_ Sig. Ranucci Federico, Dirigente Pol. Virtus Foligno;
_ la società Virtus Foligno.
per rispondere:
- Il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 10 C.G.S., per aver violato i principi di
lealtà, correttezza e probità e per aver contattato ed incontrato i calciatori Pezzella Domenico
e Quispe Moppy Luis Miguel, nonostante fossero tesserati per la Profiamma, al fine di un
loro tesseramento in favore della Virtus Foligno e ciò all’insaputa della società di
appartenenza e dei rispettivi genitori;
- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 2
C.G.S. in conseguenza della condotta posta in essere dai propri tesserati.
- cu 122 / 3217 -
F A T T O
Con atto prot. nr. 1381/110 pf09 10/MS/vdb, datato 23 settembre 2009, la Procura Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati,
per rispondere delle violazioni ascritte
Alla riunione è presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della Procura Federale il quale
concludeva per il proscioglimento di tutti gli incolpati.
Sono altresì presenti gli incolpati, assistiti dal proprio defensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata la richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale nei confronti di tutti gli
incolpati;
P.Q.M.
La Commissione disciplinare proscioglie gli incolpati dagli addebiti rispettivamente ascritti.
***
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Francesco FIORENZA, calciatore attualmente tesserato per la società GRIFOPONTE
TORGIANO;
_ Roberto FERRANTI, dirigente della società A.S. DERUTA;
_ Francesco FOSSI, dirigente della società A.S. DERUTA
_ la società A.S. DERUTA;
_ la società GRIFOPONTE TORGIANO;
rispondere:
· il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, per aver disputato 14 gare nelle file della società A.S. Deruta senza averne titolo perché
non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva, bensì tesserato per un’altra’
società;
· i sigg. Roberto Ferranti e Francesco Fossi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte gare in cui dichiaravano che il
giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore
Francesco Fiorenza non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva;
· la società A.S. Deruta a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano
svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.;
· la società Grifoponte Torgiano della violazione dell’art.4 comma 2 a titolo di responsabilità
oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.
- cu 122 / 3218 -
F A T T O
Con atto prot. nr. 6759/1353pf0910AA/ac, datato 16 aprile 2010, la Procuratore Federale della
F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Francesco Fiorenza,
Roberto Ferranti, Francesco Fossi e le società AS Deruta e Grifoponte Torgiano per rispondere
delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Leonardo Cotugno, in rappresentanza della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Francesco Fiorenza per la
squalifica di anni due; Roberto Ferranti e Francesco Fossi, per due anni di inibizione ciascuno; la
società Deruta punti 10 di penalizzazione oltre ad €. 2.000,00 di ammenda; la società Grifoponte
Torgiano l’ammenda di €. 300,00.
Sono, altresì, presenti tutti i deferiti.
MOTIVI
Rileva questa Commissione che non è consentito avere nessun dubbio in ordine la sussistenza dei
fatti attribuiti ai singoli incolpati, atteso che gli stessi emergono documentalmente e sono stati
peraltro riconosciuti dagli incolpati stessi.
E’ quindi pacifico che il calciatore Francesco Fiorenza ha preso parte nelle fila dell’A.S. Deruta a
quattrordici gare valevoli per il Campionato Provinciali Allievi nella stagione sportiva 2009/2010 in
posizione irregolare in quanto tesserato con la società Grifoponte Torgiano.
Rileva peraltro la Commissione che il comportamento di tutti gli incolpati è da ritenere ascrivibile
ad un mero errore commesso in assoluta buona fede, circostanza confermata dal fatto che il
giocatore in questione è stato addirittura schierato in posizione irregolare nella gara AS Deruta –
Grifoponte Torgiano del 15.11.2009, ovverosia nella gara disputata contro la società per la quale
risultava formalmente tesserato, che non ha eccepito alcunché in quanto evidentemente non riteneva
che il giocatore stesso le appartenesse.
Quanto precede, unitamente alla giovane età del calciatore ed al contegno processuale di tutti gli
incolpati, induce la Commissione ad una sensibile riduzione delle sanzioni rispetto a quelle richieste
dalla Procura, che determina come segue:
· la squalifica per quattro giornate al calciatore Francesco Fiorenza;
· l’inibizione fino al 15.06.2010 ai dirigenti Roberto Ferranti e Francesco Fossi;
· l’ammenda di €. 1.000,00 alla società Deruta;
· l’ammenda di €. 150,00 alla società Grifoponte Torgiano;
· sette punti di penalizzazione in classifica alla società A.S. Deruta;
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, da scontare fin dalla presente stagione
sportiva:
· la squalifica per quattro giornate al calciatore Francesco Fiorenza;
· l’inibizione fino al 15.06.2010 ai dirigenti Roberto Ferranti e Francesco Fossi;
· l’ammenda di €. 1.000,00 alla società A.S.Deruta;
· l’ammenda di €. 150,00 alla società Grifoponte Torgiano;
· sette punti di penalizzazione in classifica alla società A.S. Deruta;