COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 138. DELIB
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
138. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – GARA CARINOLA / LIBERTAS
SAN MARCO TROTTI DEL 31.01.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente formalizzato, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato richiesta di audizione, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 70 dell’11.02.2010, pag. 1630), con la quale è stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe. Orbene, il direttore di gara, in sede di audizione, ha inequivocabilmente dichiarato, in tal senso puntualizzando quanto da lui indicato nel rapporto di gara, che la sospensione della gara è da addebitare esclusivamente ai dirigenti ed ai calciatori della società Carinola.
P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Libertas San Marco Trotti, di riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e, per l’effetto, infligge alla società Carinola la sanzione della punizione sportiva della gara con l punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.