COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 140. DELIB
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA BELVEDERE C5 / SAN GREGORIO DEL 17.04.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 22.04.2010, pag. 2331), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta posizione irregolare di alcuni calciatori. Al riguardo, preso anche atto delle controdeduzioni formalizzate dalla società Belvedere C5; sentita, nella persona del suo difensore legale, la società Belvedere C5, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: il reclamo del San Gregorio è stato sottoscritto dal segretario della società, sig. Delli Santi Gregorio, il quale, alla data della trasmissione a mezzo fax, non risulta intestatario della delega di rappresentanza alla firma degli atti, in
sostituzione del presidente della società. La circostanza dell’illegittimità della sottoscrizione comporta, per consolidata ed univoca giurisprudenza, l’insuperabile inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Gregorio.