COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 06 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria)
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 06 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. BAUNESE (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n°45 del 22 aprile 2010.
Gara Castor / Baunese del 18 aprile 2010.
La società Baunese ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato i giocatori Patteri Riccardo, Mucelli Paolo, Fenude Ignazio per quattro giornate; il dirigente Monni Mario sino al 20 maggio 2010; ha squalificato l’allenatore Tegas Dino Ignazio sino al 5 maggio 2010; ha infine inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a favore della società Castor Tortolì.
La Commissione rileva che il reclamo è stato inviato con raccomandata A/R in data 29 aprile 2010 oltre il termine perentorio del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (emanata il 22 aprile 2010) in cui è riportata la decisione impugnata, così come stabilito nel C.U. n° 75/A della F.I.G.C., pubblicato nel C.U. n° 32 del 4 febbraio 2010 del Comitato Regionale Sardegna.
Per tali motivi, la Commissione dichiara il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa.